Chi gestisce un centro di raccolta ha un adempimento in scadenza che non gli verrà comunicato da nessuno: l’adeguamento della formazione del personale.

Con la Deliberazione n. 6 del 16 settembre 2026 il Comitato Nazionale dell’Albo
nazionale gestori ambientali ha fissato i criteri e i requisiti per l’iscrizione in
Categoria 1 relativamente all’attività di gestione dei centri di raccolta, in
attuazione del decreto ministeriale del 26 marzo 2026.

La delibera sostituisce le deliberazioni del Comitato Nazionale n. 2 del 20
luglio 2009 e n. 7 del 21 novembre 2018. È un dato che vale la pena sottolineare subito: il
riferimento su cui molte imprese hanno costruito procedure, modulistica e programmi formativi non
è più quello vigente.

Chi riguarda

  • le imprese che chiedono l’iscrizione in Categoria 1 per la gestione dei centri di raccolta;
  • le imprese già iscritte in Categoria 1 che vogliono aggiungere questa
    attività.

Per il secondo gruppo il percorso è più breve: la delibera prevede che sia sufficiente
dimostrare dotazione di personale, formazione e capacità finanziaria, senza ripercorrere
l’intera istruttoria.

I requisiti, in ordine

  • i requisiti generali previsti dall’art. 10, comma 2, del
    D.M. 120/2014;
  • una dotazione minima di personale parametrata alla classe, che va da un
    addetto per la classe più piccola fino a tredici per la più grande;
  • la dimostrazione che il personale sia qualificato e formato secondo l’Allegato
    2 della delibera;
  • la nomina di almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti previsti
    dalla deliberazione del Comitato Nazionale n. 6 del 26 novembre 2025;
  • la capacità finanziaria secondo gli importi indicati per ciascuna classe
    nell’Allegato 3, dimostrabile con le modalità ordinarie oppure tramite attestazione di
    affidamento bancario.

Le garanzie finanziarie

L’iscrizione è subordinata alla prestazione di garanzia finanziaria limitatamente ai
rifiuti urbani pericolosi
. Le imprese già iscritte in Categoria 1 non devono prestare
una garanzia aggiuntiva se l’attività non modifica i termini della loro iscrizione.

La formazione: numeri precisi, non indicazioni generiche

L’Allegato 2 fissa requisiti puntuali, ed è la parte che in sede di controllo si verifica
più rapidamente, perché si riduce a confrontare attestati:

  • corso iniziale della durata di almeno 12 ore;
  • corso di aggiornamento della durata di almeno 6 ore;
  • frequenza minima del 75% delle ore previste;
  • aggiornamento con cadenza quinquennale, da completare al momento del
    rinnovo;
  • documentazione dell’avvenuta formazione tramite i modelli di attestazione allegati.

La frequenza del 75% è il dettaglio che fa decadere più attestati di quanto si pensi.
Un corso seguito a metà, o interrotto per un’urgenza in piazzale, non produce un attestato
valido. E l’attestato o c’è o non c’è.

Il regime transitorio, cioè la parte che riguarda chi già opera

Qui sta il passaggio più importante per la maggior parte dei lettori, perché riguarda
chi oggi lavora regolarmente e potrebbe non accorgersi di nulla.

  • le iscrizioni già in essere restano valide fino alla scadenza;
  • le domande presentate prima dell’efficacia della delibera sono istruite
    secondo le regole precedenti;
  • le imprese già iscritte devono adeguare la formazione del personale ai contenuti
    del decreto del 26 marzo 2026 entro un anno
    .

Quest’ultimo è l’adempimento che si dimentica, e per una ragione precisa:
non arriva con una comunicazione, non è legato a una scadenza visibile in nessun portale e non
produce effetti immediati. Si manifesta al rinnovo, o in sede di controllo, quando il personale
risulta formato su contenuti superati.

La verifica da fare adesso è banale: prendere gli attestati del personale, guardare la data
e i contenuti, e stabilire quanti vanno rifatti.

Cosa fare, in pratica

  1. Individuare la classe in cui ricade il centro di raccolta gestito e
    confrontarla con la dotazione minima di personale richiesta.
  2. Verificare la posizione del responsabile tecnico rispetto ai requisiti
    richiamati dalla delibera.
  3. Ricostruire il quadro degli attestati di formazione del personale: date,
    contenuti, ore, percentuale di frequenza documentata.
  4. Verificare la capacità finanziaria per la propria classe e la via con cui
    si intende dimostrarla.
  5. Per chi è già iscritto in Categoria 1 e vuole aggiungere l’attività: preparare la
    documentazione su personale, formazione e capacità finanziaria.
  6. Verificare sul sito dell’Albo la data di pubblicazione della delibera, perché
    è da quel momento che produce effetti ed è da lì che si contano i termini.

È un lavoro di mezza giornata se la documentazione è ordinata. Diventa un problema se
lo si affronta quando la pratica di rinnovo è già aperta.

Riferimenti normativi: Deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo
nazionale gestori ambientali n. 6 del 16 settembre 2026, e relativi Allegati 1, 2, 3 e 4; D.M. 26
marzo 2026; D.M. 3 giugno 2014, n. 120; Deliberazione del Comitato Nazionale n. 6 del 26 novembre
2025.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale

Per maggiori informazioni scrivere a
info@bsnconsulting42.it
www.bsnconsulting42.it

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