Il D.L. 8 ottobre 2026, n. 177, in vigore da oggi, interviene sulla procedura di individuazione
del responsabile della contaminazione. È una modifica che sulla carta sembra organizzativa, e
che nella pratica tocca il punto più controverso dell’intera disciplina delle bonifiche.
Il nuovo assetto
La Provincia deve adottare l’ordinanza di individuazione del responsabile della contaminazione
entro centocinquanta giorni.
Se non provvede, interviene la Regione: assegna un ulteriore termine, non superiore a
trenta giorni, e decorso anche quello adotta l’ordinanza con il supporto
tecnico del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente.
Tre elementi, quindi: un termine, un potere sostitutivo, e un’istruttoria tecnica affidata al
sistema delle agenzie.
Perché il termine conta più di quanto sembri
Nell’esperienza di chi segue questi procedimenti, l’individuazione del responsabile è la fase
che si dilata di più. Non per inerzia degli uffici: perché è intrinsecamente difficile.
Richiede di ricostruire chi ha fatto cosa, quando, su un’area che spesso ha avuto più
proprietari e più utilizzi nel tempo, con documentazione dispersa e con una contaminazione che
non porta una data scritta sopra. Ed è una ricostruzione che va fatta con un grado di certezza
sufficiente a reggere un’impugnazione.
Un termine non rende quella ricostruzione più semplice. La rende però una decisione che
deve essere presa, invece di una questione che può restare aperta indefinitamente.
Nel frattempo, chi è proprietario incolpevole resta in una posizione scomoda: non è
responsabile della contaminazione, ma subisce i vincoli che gravano sull’area, con tutto quello che
ne consegue sul piano della commerciabilità e del finanziamento degli interventi.
L’elemento che cambia davvero la dinamica: il supporto tecnico del SNPA
È il passaggio che in sede applicativa peserà di più, e che merita attenzione da parte
di chi è coinvolto.
Quando l’ordinanza viene adottata in via sostitutiva, l’istruttoria tecnica si appoggia al
sistema delle agenzie ambientali. Significa che la ricostruzione del nesso tra l’attività e la
contaminazione arriva con un’impronta tecnica strutturata.
Per chi è destinatario del procedimento, questo ha una conseguenza pratica: il
contraddittorio tecnico va impostato prima, non dopo. Osservazioni sulle metodiche di
campionamento, sulla rappresentatività dei punti di prelievo, sulla distinzione tra contaminazione
storica e apporti successivi, sulla presenza di valori di fondo naturale: sono argomenti che si
spendono durante l’istruttoria, non in sede di impugnazione dell’ordinanza già adottata.
La modifica tecnica che passerà inosservata, e che non dovrebbe
Il decreto interviene anche sulla tabella dei metalli dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte IV
del Codice dell’ambiente, sopprimendo due voci relative alle acque sotterranee. Le letture
concordanti delle fonti specializzate le identificano in ferro e manganese, sul
presupposto che si tratti di parametri che nelle acque sotterranee possono essere presenti per
cause naturali.
È una modifica di poche righe che, se confermata nei termini riportati, incide su un problema
reale e molto diffuso: il superamento della concentrazione soglia di contaminazione dovuto al
fondo naturale e non a un apporto antropico.
Chi si è trovato ad argomentare l’origine naturale di un superamento sa quanto sia faticoso:
richiede caratterizzazione dell’area vasta, confronto con siti non impattati, valutazione
idrogeologica. Un lavoro sproporzionato rispetto alla sostanza della questione.
Questa è la previsione su cui invito più di tutte a verificare il testo
ufficiale prima di fondarci una posizione in un procedimento in corso. L’informazione
è convergente su più fonti specializzate, ma la portata esatta di una soppressione
tabellare si legge sul testo, non su una sintesi.
Cosa significa, in concreto, per chi è coinvolto
- Per le imprese destinatarie di un procedimento: i tempi si comprimono. Il
materiale tecnico a sostegno della propria posizione va preparato adesso, non quando arriva
l’ordinanza. - Per i proprietari non responsabili: l’esistenza di un termine è un elemento
in più da far valere nei rapporti con l’amministrazione procedente. - Per chi acquista o conferisce aree: la due diligence ambientale va aggiornata.
Un procedimento con termini definiti produce effetti sulle garanzie contrattuali e sulla
ripartizione degli oneri tra le parti. - Per chi ha superamenti di ferro o manganese nelle acque sotterranee: conviene
riesaminare la posizione, verificando prima la portata esatta della modifica.
Un’ultima considerazione
Un termine procedimentale non risolve il problema di merito. Stabilire chi abbia causato una
contaminazione resta un accertamento tecnico complesso, e un’ordinanza adottata in fretta è
un’ordinanza che si impugna con più facilità.
Quello che cambia è la posizione di chi si difende: in un procedimento con tempi definiti, la
qualità del contributo tecnico portato nella fase istruttoria pesa molto più di quanto pesasse
in un procedimento che poteva restare aperto per anni.
È la ragione per cui, quando mi viene chiesto di intervenire, la prima domanda che faccio non
riguarda l’ordinanza. Riguarda cosa è stato detto, scritto e documentato prima che l’ordinanza
arrivasse.
Avvertenza. Si tratta di un decreto-legge: produce effetti da subito, ma deve
essere convertito in legge entro sessanta giorni e il testo può essere modificato in sede di
conversione. Nei procedimenti in corso è un elemento da monitorare.
Riferimenti normativi: D.L. 8 ottobre 2026, n. 177, “Disposizioni
urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 234 dell’8 ottobre 2026, in vigore dal 9 ottobre 2026; Parte IV, Titolo V, D.Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152, e relativo Allegato 5.
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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