“Siamo un’impresa commerciale, quindi siamo esonerati dal RENTRI.” È una frase che sentiamo quasi ogni settimana. E spesso non è vera.

 

L’errore nasce da un’abitudine comprensibile: guardare il codice ATECO o la visura camerale per
decidere se esistano obblighi sulla gestione dei rifiuti. Ma la norma non guarda l’etichetta
dell’impresa: guarda l’attività che genera materialmente il rifiuto.

La differenza, nella pratica quotidiana, è tutt’altro che teorica.

Tre situazioni che verifichiamo di continuo

Il commerciante che taglia i metalli

Un’impresa iscritta come commerciante all’ingrosso di prodotti metallici. Formalmente:
commercio. In magazzino, però, ci sono segatrici e cesoie, e ai clienti viene offerto il taglio a
misura di tubi, barre o lastre.

Gli sfridi e i residui metallici che ne derivano non nascono dalla vendita: nascono da
un’operazione materiale eseguita dall’impresa. La parola “commercio” sulla visura non chiude la
questione.

L’hub logistico che lavora la merce

Un operatore che riceve, immagazzina e spedisce prodotti svolge un’attività diversa da un hub in
cui si assemblano kit, si riconfeziona, si modificano i prodotti o si tagliano materiali.

In quel caso reggette, sfridi, plastica e legno vanno analizzati separatamente rispetto ai
semplici imballaggi derivanti dalla movimentazione. Il punto non è se l’impresa “sia una logistica”,
ma che cosa avvenga materialmente al suo interno.

La società di servizi con l’officina interna

Un’impresa di facility management che, oltre a operare presso i clienti, ripara nella propria
sede le macchine usate dai dipendenti. Motori, componenti metallici, parti in plastica e filtri
diventano rifiuti a seguito di manutenzioni e riparazioni.

Anche qui fermarsi alla definizione di “società di servizi” non è prudente.

Vale però anche il contrario

Non ogni attività commerciale che produce un rifiuto diventa automaticamente industriale o
artigianale.

Un negozio che vende esclusivamente capi finiti può produrre cartone e film plastico dalla
gestione degli imballaggi senza per questo trasformare la propria attività in una lavorazione. Lo
stesso vale per uno studio che produce normali rifiuti d’ufficio.

La discriminante è la provenienza effettiva del rifiuto, non la sua semplice
esistenza. È un punto che teniamo a chiarire, perché l’allarmismo su questi temi è dannoso quanto la
sottovalutazione.

Due frasi che possono essere entrambe sbagliate

  • “Abbiamo meno di dieci dipendenti, quindi non abbiamo problemi con il RENTRI”
  • “Siamo un’impresa commerciale, quindi siamo esonerati”

Nessuna delle due regge senza aver prima stabilito quale tipologia di rifiuto viene prodotta e a
quale categoria normativa appartiene.

Su questo c’è un dato che viene letto male con particolare frequenza: la soglia dei dieci
dipendenti non è una franchigia generale. Il portale RENTRI segnala infatti che anche i produttori
di rifiuti pericolosi fino a dieci dipendenti hanno dovuto iscriversi entro il 13 febbraio 2026.

Come si imposta correttamente la verifica

L’analisi va condotta incrociando due elementi: la natura dell’attività che genera il rifiuto e
la dimensione dell’impresa. Nessuno dei due, da solo, è sufficiente.

Attività effettivamente svolta Dipendenti Rifiuti RENTRI
Puro commercio o servizio, senza lavorazioni rilevanti Qualsiasi Non riconducibili a lavorazioni industriali o artigianali In linea generale no, per questa fattispecie
Attività con lavorazioni riconducibili alle categorie dell’art. 184, comma 3 Fino a 10 Non pericolosi No, per il limite dimensionale
Attività con lavorazioni riconducibili alle categorie dell’art. 184, comma 3 Più di 10 Non pericolosi
Produzione di rifiuti pericolosi Anche fino a 10 Pericolosi Regole specifiche: l’obbligo è oggi esteso anche ai produttori fino a 10 dipendenti

La checklist prima di concludere che siete esclusi

  1. Qual è l’attività formalmente dichiarata?
  2. Quali operazioni si svolgono realmente in stabilimento, in magazzino e nelle sedi operative?
  3. Esistono reparti di lavorazione? Si effettuano tagli, assemblaggi, modifiche o
    trasformazioni?
  4. Si eseguono riparazioni o manutenzioni internamente?
  5. Quali rifiuti derivano da queste operazioni?
  6. Qual è la loro corretta classificazione: pericolosi o non pericolosi?
  7. Quanti dipendenti ha effettivamente l’impresa ai fini della disciplina applicabile?
  8. L’impresa rientra nelle categorie di produttori obbligati all’iscrizione al RENTRI?

Solo dopo aver risposto a tutte queste domande è possibile stabilire con ragionevole certezza
quali adempimenti siano richiesti. È il percorso che seguiamo con le aziende che ci contattano, e
nella maggior parte dei casi si chiude in un sopralluogo e un’analisi documentale.

Il principio da portarsi a casa

Non basta leggere la visura camerale per capire come devono essere gestiti i rifiuti.

Un’attività può essere formalmente commerciale e allo stesso tempo svolgere lavorazioni che
incidono sulla qualificazione dei rifiuti prodotti. E, all’opposto, produrre rifiuti non trasforma
un’impresa commerciale in un’attività industriale.

La vera sfida del RENTRI non è digitalizzare la tracciabilità: è costringere le imprese a
conoscere con precisione quali rifiuti producono, da quale processo derivano e quale disciplina si
applica.

Non siete sicuri del vostro inquadramento? Scriveteci: la verifica parte dal
processo produttivo, non dalla visura camerale.

Riferimenti normativi: D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 184,
comma 3, lettere c), d) e g); D.M. 4 aprile 2023, n. 59; Legge 30 dicembre 2025, n. 199; portale
RENTRI, sezione dedicata ai soggetti obbligati all’iscrizione.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale

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