Vendete o installate caldaie, climatizzatori, impianti termoidraulici? Da quest’anno dovete ritirare l’apparecchio sostituito. Anche se nessuno ve lo ha chiesto.

Vendete o installate caldaie, climatizzatori, impianti termoidraulici? Da quest’anno
dovete ritirare l’apparecchio sostituito. Anche se nessuno ve lo ha chiesto.

La Legge 20 aprile 2026, n. 50, di conversione del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, ha esteso ai
RAEE professionali il meccanismo del ritiro “uno contro uno”, finora ancorato in prevalenza al
settore domestico.

È una modifica che cambia la routine di grossisti, rivenditori e installatori, e che molte
imprese del settore stanno scoprendo con ritardo.

L’obbligo, in concreto

Al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura equivalente destinata a un’attività
professionale — impresa, professionista o ente — il distributore è tenuto a ritirare gratuitamente
il RAEE equivalente sostituito dal cliente.

Il punto che sorprende chi ne sente parlare per la prima volta è un altro: l’obbligo
sussiste anche in assenza di un incarico o mandato da parte del produttore
dell’apparecchiatura
.

Il canale commerciale diventa quindi un punto di raccolta autonomo e vincolante. Non è più
necessario che qualcuno “attivi” il servizio: l’obbligo discende dalla fornitura.

Le semplificazioni previste

Il legislatore ha accompagnato il nuovo assetto con alcune agevolazioni operative, mutuate dal
circuito domestico già collaudato.

  • Documento di trasporto in luogo del formulario. Per la raccolta e il trasporto
    dal cliente professionale fino al proprio luogo di raggruppamento è possibile utilizzare il DDT
    commerciale invece del formulario di identificazione del rifiuto.
  • Procedure semplificate. Si estendono al circuito professionale le modalità già
    previste per quello domestico.
  • Iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE per questa specifica gestione.

Sono semplificazioni reali, ma vanno attivate. Nessuna di esse opera automaticamente per il solo
fatto di essere prevista dalla norma.

La domanda che ci fanno tutti: chi paga?

Qui serve una distinzione netta, perché la confusione è comprensibile e diffusa.

La Legge 50/2026 rafforza l’obbligo operativo in capo al distributore, ma non
trasferisce su di lui l’onere finanziario finale della gestione del RAEE
professionale, che resta all’interno del sistema della responsabilità estesa del produttore.

Tradotto per chi deve organizzarsi: dovete predisporre il ritiro, non finanziarlo. Ma per non
sostenerne il costo occorre sapere a chi riferirlo, e questo dipende dal caso concreto — dal tipo
di apparecchiatura, dalla data di immissione sul mercato, dall’adesione del produttore a un sistema
individuale o collettivo.

È esattamente il punto in cui, senza un’impostazione corretta a monte, il costo finisce per
restare dove non dovrebbe.

Chi è coinvolto più di quanto immagini

La platea è più ampia di quella che si riconosce spontaneamente nella parola “distributore”:

  • grossisti e rivenditori di materiale termoidraulico ed elettrico;
  • imprese di installazione di impianti di climatizzazione e termoregolazione;
  • installatori di caldaie e pompe di calore;
  • centri di assistenza tecnica che sostituiscono apparecchiature.

Sono realtà spesso di piccole dimensioni, senza un ufficio ambiente strutturato, che negli
ultimi mesi hanno visto aumentare i controlli sulla tracciabilità dei materiali dismessi.

Cosa fare adesso

Quattro passaggi, in quest’ordine:

  • verificare se la propria attività rientra nella nozione di distributore di AEE professionali;
  • iscriversi al Centro di Coordinamento RAEE per la gestione del ritiro;
  • predisporre il luogo di raggruppamento e la relativa modulistica, incluso il DDT dedicato;
  • formare il personale di vendita e di cantiere, perché il momento in cui l’obbligo si attiva è
    la consegna, e chi la effettua deve saperlo.

L’ultimo punto è quello che nella pratica determina se il sistema funziona. Una procedura
scritta che il magazziniere non conosce non produce alcun effetto.

Riferimenti normativi: Legge 20 aprile 2026, n. 50, di conversione del
D.L. 19 febbraio 2026, n. 19; D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49; D.M. 8 marzo 2010, n. 65.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale

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