Il Fir digitale: nuovo formulario di identificazione dei rifiuti soggetti obbligati e
modalità di utilizzo.
In applicazione dell’articolo 7, comma 8, del DM 4 aprile 2023 n.59 “Disciplina del sistema di
tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità del rifiuto”, a decorrere
dal 13 febbraio 2026 il formulario è emesso e gestito in modalità digitale.
Ricordiamo che il Fir è il documento che, in applicazione dell’articolo 193 del Dlgs 152/06 e s.m.i.,
accompagna il trasporto dei rifiuti dal momento della produzione al momento del conferimento
all’impianto di destinazione al fine di garantire la tracciabilità ed il controllo sull’intero ciclo di vita
del medesimo.
Ricordiamo, altresì, che in precedenza e fino al 13 febbraio 2025, la gestione di questo documento
era disciplinato dal decreto ministeriale 01/04/1998 n.145 ovvero dal Regolamento che recava la
definizione del modello e dei contenuti del formulario in modalità cartacea, modello sostituito con
quello contenuto nell’allegato II del DM 50/2023, che poteva essere emesso in formato cartaceo
sino al 12 febbraio 2026, sostituito dal 13 febbraio 2026 dal formato digitale, che deve essere
utilizzato obbligatoriamente da tutti gli operatori iscritti al Rentri.
Pertanto da questa data il formulario nasce direttamente in formato digitale in quanto prodotto e
gestito dalla piattaforma informatica del Rentri e quindi non nasce trasformando il modello cartaceo
in digitale.
A rafforzare il passaggio dal cartaceo al digitale concorre anche il fatto che comunque i soggetti non
obbligati ad iscriversi al Rentri devono utilizzare il nuovo modello di cui al DM 59/23, accedendo
all’area operatori non iscritti del portale per registrarsi e vidimare digitalmente il Fir, il sistema
assegnerà automaticamente un codice univoco.
Il modello è emesso dal produttore o dal detentore del rifiuto oppure quest’ultimi possono chiedere
al trasportatore di emettere e compilare il Fir nella parte di loro competenza, fermo restando che
dei contenuti restano responsabili il produttore o il detentore.
Successivamente alla sua emissione viene aggiornato dai successivi operatori che intervengono nel
percorso del rifiuto e lo firmano digitalmente assumendosi la paternità e responsabilità di quanto
dichiarato.
Il formulario può essere compilato dall’operatore o attraverso un proprio gestionale che sia
interoperabile con il Rentri oppure, in alternativa,attraverso il servizio di supporto messo a
disposizione dalla piattaforma Rentri, ed in entrambi i casi va vidimato dopo essere stato compilato
e poi stampato in due copie sottoscritte dal produttore e trasportatore, una copia rimane al
produttore mentre l’altra segue il rifiuto nelle successive fasi del trasporto fino all’impianto di
destinazione; giunto a destinazione il gestore dell’impianto compila il fir nelle parti di sua
competenza.
ovvero se accetta il carico nella sua totalità trattiene una copia e restituisce una fotocopia al
trasportatore, se invece il carico viene accettato solo in parte, riconsegna copia al trasportatore che
potrà con essa proseguire il viaggio e lui ne trattiene invece una riproduzione.
Risulta evidente che in ogni caso, onde consentire agli organi di controllo di poter effettuare le
dovute verifiche su strada, il trasporto è accompagnato da una stampa del fir digitale che in quanto
tale non necessita nè di sottoscrizione da parte degli operatori né tanto meno deve essere conservata
per tre anni essendo solo una riproduzione oppure, in alternativa, il trasportatore deve esser in grado
di esibire il formulario in modalità digitale al controllore su strada mediante dispositivi quali
telefono in osservanza alle disposizioni tecniche stabilite.
Veniamo ora nel dettaglio vedere chi sono i soggetti obbligati e chi non al Fir digitale e più
precisamente sono obbligati al fir digitale:
a) produttori iscritti al Rentri di rifiuti speciali pericolosi (derivanti da qualsiasi attività), mentre per
i non pericolosi solo quelli provenienti da lavorazioni industriali, artigianali con più di 10
dipendenti;
b) produttori iscritti al Rentri di rifiuti pericolosi derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti
dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue,
mentre per i non pericolosi solo se aventi più di 10 dipendenti.
Tutti questi soggetti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle citate attività che
hanno fino a 10 dipendenti utilizzano il fir cartaceo ma possono facoltativamente utilizzare quello
digitale.
Sono obbligati, invece, al fir cartaceo, tutti i produttori di rifiuti speciali non pericolosi non iscritti
al Rentri, fermo restando la facoltà del produttore di richiedere l’emissione del formulario al
trasportatore, pur comunque dovendolo sottoscrivere lui.
Tale formulario cartaceo si compone di tre elementi ovvero:
a) il formulario rifiuti
b) integrazione formulario rifiuti
c) allegato formulario rifiuti
quest’ultimo va prodotto ed utilizzato per accompagnare il rifiuto soltanto nel caso sia prevista una
fase di trasporto intermodale o la presenza di più intermediari.
Risulta evidente che in base al tipo di formulario che si utilizza cambia la modalità di restituzione
della stessa e più precisamente se si emette ed utilizza il Fir cartaceo questo viene stampato in 2
copie che compilate e firmate dal produttore e dal trasportatore, una di esse resta al produttore,
l’altra segue il rifiuto sul veicolo fino all’impianto di destinazione ed è sottoscritta e datata dal
destinatario, che provvede a farne una riproduzione cioè foto o fotocopia o scansione, e la consegna
al trasportatore o direttamente o per pec o attraverso il servizio di supporto della portale Rentri.
Se invece si emette e utilizza un fir digitale, entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico, il
destinatario rende disponibile la copia digitale al produttore, trasportatore e se presente anche
all’intermediario, tramite il portale Rentri o tramite l’apposita App.
Differenze sussistono anche per quanto concerne i dati del fir che vanno trasmessi al Rentri in
quanto vanno comunicati solo quelli gestiti con il fir digitale e limitatamente ai rifiuti pericolosi
rispettando i tempi di annotazione del registro di carico e scarico diversi in base all’operatore che vi
provvede; l’obbligo di trasmettere tali dati scatta dal 13 febbraio 2026 e tutto avviene sempre
utilizzando le funzionalità del portale Rentri oppure mediante i propri sistemi gestionali che
interagiscono con il portale stesso.
Da ultimo, ma non meno importante, il Mase ha definito le modalità operative di gestione del Fir
digitale in caso di disservizi del Rentri o di indisponibilità del servizio Internet, con proprio decreto
direttoriale 5 febbraio 2026, n.25.
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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