Dal 9 dicembre 2026 i rifiuti di batterie si classificano per composizione chimica. Chi sta preparando solo l’aggiornamento dei codici sul gestionale sta guardando metà del problema.

La Decisione delegata (UE) 2025/934 della Commissione del 5 marzo 2025 modifica la decisione 2000/532/CE e riscrive l’elenco europeo dei rifiuti per la parte relativa alle batterie. Nasce dal Regolamento (UE) 2023/1542 e dalla necessità di tenere conto delle nuove composizioni chimiche — litio, sodio, nichel — e dei nuovi processi di fabbricazione e riciclaggio.

Prima cosa, perché genera confusione. Il testo originale della Decisione fissava l’applicazione al 9 novembre 2026. Una rettifica pubblicata il 19 agosto 2025 ha spostato la data al 9 dicembre 2026.

Molti articoli e circolari in circolazione riportano ancora la data precedente. È la prima verifica da fare su qualunque documento che vi arrivi su questo tema.

Che cosa cambia nei codici
L’intervento è strutturale, non una limatura. Il capitolo 16 06 viene sostituito per intero e la logica diventa la composizione chimica:

compaiono voci dedicate ai rifiuti di batterie al litio, al sodio, allo zinco e al nichel diversi dal nichel-cadmio;
vengono introdotte voci separate per i rifiuti della fabbricazione di batterie, distinte per chimica e per pericolosità;
nasce un nuovo capitolo 19 14 per le frazioni intermedie del trattamento termico e meccanico;
compaiono nuove voci per le scorie da riciclaggio nel capitolo 10 08.
Le due soppressioni che toccano tutti
Sono le voci urbane, quelle che compaiono in migliaia di autorizzazioni e di convenzioni: 20 01 33* e 20 01 34 vengono soppresse.

Al loro posto subentrano tre voci, fra cui una dedicata specificamente ai rifiuti di batterie al litio provenienti dalla raccolta differenziata urbana, introdotta — lo dice la Decisione stessa — per contribuire alla gestione sicura di quel flusso.

Chi gestisce centri di raccolta, isole ecologiche o convenzioni con i Comuni ha quelle due voci scritte ovunque. Vanno cercate una per una.

Le batterie alcaline
Nel testo aggiornato la voce relativa ai rifiuti di batterie alcaline compare con l’asterisco, cioè fra i rifiuti pericolosi. La Decisione spiega che la classificazione delle alcaline va adeguata al progresso tecnico e scientifico, tenendo conto della concentrazione delle sostanze rilevanti e della loro classificazione secondo il regolamento CLP.

Se confermato sulla versione consolidata, è il cambiamento che produce più effetti pratici, perché riguarda un flusso presente ovunque e fino a oggi gestito come non pericoloso.

E qui arriviamo all’ADR
È il passaggio che quasi nessuna comunicazione su questo tema sta facendo, e che invece conviene mettere in chiaro subito, nel modo corretto.

La Decisione 2025/934 non modifica l’ADR. Sono due regimi autonomi, con finalità e cicli di aggiornamento diversi: uno classifica il rifiuto, l’altro disciplina il trasporto di merci pericolose su strada.

Quello che cambia è un’altra cosa, e pesa di più: l’elenco europeo dei rifiuti adotta ora lo stesso criterio che l’ADR ha sempre usato, cioè la composizione chimica. Litio, sodio, nichel, zinco, piombo-acido.

Finché il formulario diceva genericamente “batterie e accumulatori”, il confronto con la documentazione di trasporto era faticoso. Da dicembre i due documenti descrivono lo stesso carico con lo stesso criterio, e un disallineamento diventa immediatamente visibile, anche in un controllo su strada.

Che cosa va verificato sul lato trasporto
Per i rifiuti di batterie al litio, l’ADR prevede un inquadramento che dipende dalle condizioni del materiale. In estrema sintesi, e rinviando al testo in vigore per il dettaglio:

le batterie destinate a eliminazione o riciclaggio e quelle danneggiate o difettose seguono due percorsi diversi, con disposizioni speciali distinte;
cambiano di conseguenza le istruzioni di imballaggio applicabili;
cambiano le marcature da apporre sui colli;
cambia ciò che deve comparire nel documento di trasporto.
Nessuno di questi obblighi nasce con la Decisione: esistevano già. Quello che cambia è che ora, accanto a un formulario che dice “rifiuti di batterie al litio”, una documentazione di trasporto incoerente non passa inosservata.

Un chiarimento che evita l’errore opposto. Rifiuto pericoloso secondo l’elenco europeo e merce pericolosa secondo l’ADR non sono la stessa cosa, e non si implicano a vicenda.

L’asterisco su un codice non rende automaticamente il carico soggetto all’ADR, e l’assenza di asterisco non esonera dal rispettarlo. Sono due valutazioni distinte, entrambe da fare.

Il piano di lavoro, nell’ordine
Estrarre l’elenco dei codici batterie presenti nelle vostre autorizzazioni, iscrizioni, convenzioni e contratti con gli impianti di destino.
Isolare le voci soppresse e individuare quelle che le sostituiscono nel vostro flusso reale.
Distinguere i codici nuovi da quelli riscritti: non tutti seguono lo stesso percorso di adeguamento, e per alcuni serve un’istanza che nessuno presenta al posto vostro.
Verificare la posizione delle alcaline e, se il flusso diventa pericoloso, tutto ciò che ne consegue su deposito, registri e autorizzazioni.
Riallineare il lato trasporto: inquadramento ADR del carico, imballaggi, marcature, documento di trasporto, formazione degli addetti e posizione del consulente ADR.
Aggiornare il software per ultimo, non per primo: se i codici che gli fate inserire non sono quelli corretti, il gestionale replicherà l’errore su ogni movimentazione.
Le settimane che restano bastano, a condizione di cominciare dalle autorizzazioni e non dalla tabella dei codici.

Riferimenti: Decisione delegata (UE) 2025/934 della Commissione del 5 marzo 2025, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 20 maggio 2025, e relativa rettifica pubblicata il 19 agosto 2025; decisione 2000/532/CE; direttiva 2008/98/CE, art. 7, par. 1; Regolamento (UE) 2023/1542; Regolamento (CE) n. 1272/2008; Accordo ADR nell’edizione in vigore.

A cura del Dott. Ing. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale

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