L’obbligo per le imprese di assicurarsi contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali nasce dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213, all’art. 1, commi 101 e seguenti. Riguarda le imprese con sede legale in Italia e quelle estere con stabile organizzazione in Italia, iscritte al registro delle imprese. Restano fuori gli imprenditori agricoli.
Le date di adeguamento si sono succedute per fasce dimensionali: le grandi imprese nella primavera del 2025, le medie a ottobre 2025, le micro e piccole a cavallo della fine del 2025. Per alcuni settori sono stati previsti differimenti.
Il passaggio che cambia la natura dell’obbligo
Dal 1° gennaio 2026 è in vigore il Codice degli incentivi, il D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184. Il suo art. 9, comma 1, lettera f) esclude dalle agevolazioni le imprese che non abbiano adempiuto all’obbligo di stipulare i contratti assicurativi contro i danni da eventi catastrofali.
Non è una sanzione. è un requisito di accesso, e questo cambia completamente il modo in cui la questione si presenta all’impresa.
Una sanzione arriva, si contesta, si paga. Un requisito di accesso non arriva: fa semplicemente cadere la domanda, spesso quando il bando è già chiuso e non c’è più tempo per rimediare.
Quali agevolazioni
Il perimetro è ampio: contributi a fondo perduto, garanzie, finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili, interventi nel capitale di rischio, agevolazioni fiscali e contributive, e le altre forme previste dai singoli bandi.
Restano fuori gli incentivi fiscali che non prevedono un’istruttoria valutativa e gli incentivi contributivi.
I controlli si stanno estendendo
Il segnale più recente arriva dal decreto del 7 settembre 2026 in materia di assicurazione dei rischi catastrofali applicata al Fondo di sostegno al venture capital: un’impresa non in regola non può beneficiare degli investimenti del Fondo, né diretti né indiretti.
Per gli investimenti diretti la verifica avviene al momento del perfezionamento dell’operazione.
È qui che la questione diventa concreta. La verifica non avviene all’inizio dell’istruttoria, ma alla chiusura dell’operazione: il momento peggiore possibile per scoprire che manca un documento.
Un’impresa che sta negoziando un investimento, un finanziamento agevolato o un contributo ha tutto l’interesse a sistemare la posizione prima, non quando le viene chiesta.
Che cosa va assicurato, in concreto
L’obbligo riguarda i principali beni materiali dell’impresa:
terreni e fabbricati;
impianti e macchinari;
attrezzature industriali e commerciali.
Vi rientrano anche i beni utilizzati in leasing o in locazione, che è il punto che nelle verifiche interne viene dimenticato più spesso: il bene non è di proprietà, e proprio per questo nessuno pensa a includerlo.
Gli eventi coperti sono terremoto, alluvione, inondazione, esondazione e frana.
Che cosa resta fuori
Secondo la guida operativa elaborata dalle associazioni di categoria, restano esclusi le merci in magazzino, i veicoli iscritti al PRA, le mareggiate, le eruzioni vulcaniche e i fabbricati abusivi privi di domanda di sanatoria pendente.
Quest’ultima esclusione merita attenzione in sede di verifica: un capannone con una difformità edilizia non sanata può risultare non assicurabile, e l’impresa scoprirlo solo in quel momento.
Che cosa fare adesso
Verificare se la polizza esiste e se copre effettivamente i quattro eventi previsti: molte coperture incendio preesistenti non li comprendono tutti.
Confrontare l’elenco dei beni assicurati con il libro cespiti, includendo leasing e locazioni.
Controllare le esclusioni, in particolare la posizione urbanistica dei fabbricati.
Verificare la posizione prima di presentare domanda per qualunque agevolazione, non dopo.
Archiviare la documentazione insieme a quella che si produce per i bandi: è lì che verrà cercata.
Una precisazione utile: il monitoraggio semestrale dei contratti introdotto dall’autorità di vigilanza assicurativa pone obblighi informativi in capo alle compagnie, non alle imprese. All’impresa non è chiesto di comunicare nulla: le è chiesto di essere in regola quando qualcuno lo verifica.
A cura del Dott. Ing. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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