Se il vostro flusso di plastica esce dai confini nazionali, il tempo per riorganizzarlo non è quello che sembra.

Se il vostro flusso di plastica esce dai confini nazionali, il tempo per riorganizzarlo
non è quello che sembra.

Il Regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti, che sostituisce il
Regolamento (CE) n. 1013/2006, è entrato in vigore il 20 maggio 2024 e si applica dal 21 maggio
2026. Introduce due cambiamenti di natura diversa: uno procedurale, già operativo, e uno
sostanziale, che matura nei mesi successivi.

Il cambiamento procedurale: la digitalizzazione

Dal 21 maggio 2026 la trasmissione delle informazioni e dei documenti relativi alle spedizioni
avviene per via elettronica, attraverso il sistema centrale della Commissione europea denominato
DIWASS — Digital Waste Shipment System.

Il sistema gestisce la procedura di notifica con generazione e completamento dei documenti di
movimento, la compilazione dei documenti previsti per i rifiuti in lista verde e le informazioni
sugli impianti di recupero pre-consentiti.

Il punto che molti trasportatori hanno scoperto tardi

Tutti i soggetti coinvolti nella spedizione devono registrarsi, incluse le
imprese di autotrasporto. La registrazione va effettuata autonomamente prima di presentare una
notifica o di compilare la documentazione, e deve essere approvata dall’autorità competente per la
sede legale dell’impresa.

Non è un passaggio istantaneo. Chi lo affronta con una spedizione già programmata scopre che i
tempi di approvazione non coincidono con quelli della logistica.

Il cambiamento sostanziale: le restrizioni all’esportazione

Il regolamento interviene sulle esportazioni di rifiuti plastici verso Paesi che non
appartengono all’Unione europea e non fanno parte dell’OCSE, con l’obiettivo dichiarato di ridurre
il trasferimento verso Paesi terzi di flussi che il sistema europeo dovrebbe trattare al proprio
interno.

Per chi ha costruito un modello operativo su quelle destinazioni non si tratta di un adeguamento
procedurale, ma della chiusura di un canale.

Perché la riorganizzazione richiede più tempo di quanto sembri

Cambiare la destinazione di un flusso di rifiuti non è un’operazione documentale. Comporta una
sequenza di passaggi, ciascuno con i propri tempi:

  • individuare impianti alternativi nell’Unione o in Paesi OCSE, con capacità
    effettivamente disponibile per i volumi in questione;
  • verificarne le autorizzazioni e la coerenza con i codici EER movimentati;
  • rinegoziare i contratti, perché cambiano prezzi, rese e tempi di
    conferimento;
  • aggiornare notifiche e documentazione nel sistema elettronico.

Nessuno di questi passaggi si chiude in una settimana. E c’è un effetto di sistema da
considerare: quando la scadenza si avvicina, tutti gli operatori cercano capacità
contemporaneamente. Gli impianti europei si prenotano in anticipo, non a ridosso.

Chi dovrebbe leggere questo articolo

Non soltanto chi esporta direttamente. Anche — e forse soprattutto — chi conferisce a un
intermediario senza sapere dove il materiale finisca materialmente.

Se il vostro destinatario esporta verso aree interessate dalle restrizioni, il problema arriva
comunque fino a voi, sotto forma di conferimenti sospesi, di prezzi rivisti o di ritiri
riprogrammati. E arriva senza preavviso, perché nella maggior parte dei contratti di conferimento
la destinazione finale non è un elemento dichiarato.

La domanda da fare al proprio gestore questa settimana

Una sola, e formulata così: dove va materialmente il nostro flusso di plastica, e cosa
cambia per noi con le nuove regole sulle spedizioni?

Se la risposta è generica, è già un’informazione. Significa che la catena a valle non è
tracciata, e che il rischio operativo non è quantificato.

Cosa fare adesso

  • ricostruire, codice EER per codice EER, la destinazione effettiva dei propri rifiuti
    plastici;
  • verificare la registrazione propria e dei propri trasportatori nel sistema elettronico;
  • chiedere ai destinatari una dichiarazione sulla destinazione finale dei flussi;
  • avviare il contatto con impianti alternativi prima che la capacità si saturi.

È il tipo di ricognizione che conviene chiudere entro ottobre, quando ci sono ancora margini di
trattativa.

Riferimenti normativi: Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti; Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290;
sistema DIWASS della Commissione europea.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale

Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare
l’autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ©

Per maggiori informazioni scrivere a
info@bsnconsulting42.it
www.bsnconsulting42.it

Vai in alto