Il D.Lgs. 28 settembre 2026, n. 197, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 251 del 28 ottobre 2026, attua la direttiva (UE) 2024/1785 e interviene
in profondità sulla disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale contenuta nel Codice
dell’ambiente.
È il provvedimento che il settore aspettava da mesi: lo schema era stato esaminato in
Consiglio dei ministri a giugno, e fino a ieri non c’era un testo su cui ragionare.
L’AIA non autorizza più soltanto le emissioni
La prima novità è di impostazione, e si riflette su tutto il resto. L’oggetto
dell’autorizzazione integrata ambientale viene ridefinito per comprendere anche
l’efficienza nell’uso delle risorse, l’economia circolare e la decarbonizzazione.
Non sono dichiarazioni di principio: diventano materia dell’istruttoria e, di conseguenza,
contenuto dell’autorizzazione. Un’istanza che parla solo di emissioni descrive ormai metà di
quello che l’autorità deve valutare.
Il vocabolario cambia, e conviene impararlo subito
Entrano nel Codice definizioni nuove, che nei prossimi anni compariranno in ogni atto
autorizzativo: valore limite di prestazione ambientale, profonda
trasformazione industriale, tecniche emergenti, norme
operative, registrazione.
Accanto ai noti valori limite di emissione associati alle migliori tecniche disponibili
compaiono i livelli di prestazione ambientale associati alle BAT: un parametro che
non misura ciò che esce dal camino, ma come l’installazione utilizza risorse, acqua ed
energia.
È il passaggio che molti sottovaluteranno. Un’installazione può rispettare tutti i
limiti di emissione e risultare comunque fuori linea sui livelli di prestazione, perché i due
parametri misurano cose diverse.
Le tre scadenze da mettere in calendario
Il decreto distribuisce gli obblighi su un orizzonte lungo, ma le decisioni che li riguardano si
prendono adesso, perché incidono su investimenti e piani industriali.
- Sistema di gestione ambientale. Diventa contenuto dell’autorizzazione, con un
termine fissato al 1° luglio 2030 e un audit da svolgere almeno ogni tre
anni. - Piano di trasformazione. È previsto a partire dal 2030,
con proroghe che possono arrivare fino a otto anni nei casi di profonda trasformazione
industriale. - Digitalizzazione delle procedure AIA, con termine al 31 dicembre
2035.
Chi ha già un sistema di gestione ambientale certificato parte avvantaggiato, ma non
automaticamente conforme: il sistema richiesto dall’autorizzazione risponde a finalità proprie
e va letto su quelle.
Il riesame si allarga alla salute
Fra le modifiche di maggiore impatto pratico c’è l’ampliamento dei casi di riesame
dell’autorizzazione, che ora comprende espressamente i rischi sanitari.
Si aggiunge, dove necessario, il monitoraggio della concentrazione degli inquinanti
nell’ambiente ricettore, e non soltanto all’emissione. È un salto
concettuale: non si misura più solo quanto esce, ma che cosa si trova intorno.
Viene inoltre rafforzato l’accesso del pubblico al procedimento, con conseguenze sulla
gestione della conferenza di servizi e sulla qualità della documentazione depositata, che
diventa materiale potenzialmente letto da chiunque.
Le deroghe esistono, ma hanno un perimetro stretto
Il decreto disciplina le ipotesi di deroga ai valori di prestazione associati alle migliori
tecniche, incluse quelle legate a situazioni di crisi, previste per una durata limitata e
prorogabile.
Una deroga non è una tolleranza: è un atto che si chiede, si motiva
tecnicamente e si ottiene. Costruire la pianificazione dei prossimi anni dando per scontato di
poterla ottenere è il modo più rapido per trovarsi scoperti nel momento peggiore.
Un regime nuovo: la registrazione
Accanto all’autorizzazione compare un regime di registrazione per determinate
categorie di installazioni individuate in un allegato dedicato, con possibilità di disciplina
regionale differenziata.
È il punto su cui conviene muoversi per primi, perché riguarda soggetti che fino a
oggi potevano non avere a che fare con questo procedimento e che potrebbero scoprirlo tardi.
Che cosa fare nelle prossime settimane
- Verificare se la propria installazione rientra nel nuovo regime di
registrazione o resta nel perimetro dell’AIA ordinaria. - Leggere la propria autorizzazione vigente alla luce dei nuovi contenuti:
risorse, acqua, energia, economia circolare. Dove tace, al prossimo riesame non potrà
tacere. - Fare il punto sul sistema di gestione ambientale: esiste, è certificato,
copre ciò che il decreto richiede? - Impostare la raccolta dei dati su consumi di risorse, acqua ed energia. I
livelli di prestazione si dimostrano con serie storiche, che non si costruiscono a posteriori. - Allineare i piani di investimento alle scadenze del 2030, tenendo conto dei
tempi reali di progettazione e autorizzazione. - Verificare la data di entrata in vigore sul testo pubblicato, perché da
quella decorrono gli effetti sui procedimenti in corso.
Il 2030 sembra lontano. Per chi deve modificare un impianto produttivo, non lo è.
A cura del Dott. Ing. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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