Fino a ieri, per un’impresa, un procedimento in materia di rifiuti era un problema di sanzioni. Da sabato è anche un problema di mezzi che restano fermi.

Il D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 186, che attua la direttiva (UE) 2024/1260 sul recupero e la confisca dei beni, è entrato in vigore il 31 ottobre 2026. È un provvedimento ampio, che tocca codice penale, procedura penale e normativa antimafia. Ma contiene una parte dedicata ai reati in materia di rifiuti, ed è quella che cambia la valutazione del rischio per chi fa impresa.

Che cosa si confisca, in concreto

Le cose usate per commettere il reato

Per l’abbandono di rifiuti — nelle ipotesi aggravate per i rifiuti non pericolosi e in quelle relative ai rifiuti pericolosi — in caso di condanna o di patteggiamento è prevista la confisca delle cose utilizzate o destinate a commettere il reato.

Tradotto: il camion, il cassone, l’escavatore, il mezzo d’opera. Non un bene astratto, ma l’attrezzatura con cui l’impresa lavora tutti i giorni.

È qui che il provvedimento cambia natura. Una sanzione pecuniaria incide sul bilancio. La perdita di un mezzo d’opera incide sulla capacità di eseguire le commesse in corso, e nessun accantonamento la copre.

Il profitto, quando il reato è d’impresa

Per la gestione illecita, la combustione illecita e la spedizione illegale di rifiuti commesse nell’esercizio di un’attività d’impresa, alla risposta sanzionatoria si aggiunge la confisca di quanto costituisce prodotto, prezzo o profitto del reato.

La confisca non opera sui beni che appartengono a una persona estranea al reato. Ma se la confisca diretta non è possibile, si procede su beni di valore corrispondente nella disponibilità del condannato.

I beni passati a terzi

Il decreto raggiunge anche i beni trasferiti a terzi estranei al reato quando il trasferimento era finalizzato a sottrarli alla confisca e il terzo ne conosceva le finalità.

Non è un automatismo: serve l’accertamento su quella consapevolezza. Ma chiude una via di uscita che fino a ieri veniva praticata.

Perché riguarda anche chi non ha mai abbandonato nulla

È l’equivoco da sciogliere subito, perché la parola “abbandono” tranquillizza le imprese strutturate, che si sentono lontane da quello scenario.

Le fattispecie coinvolte comprendono la gestione non autorizzata e la spedizione illegale, che non richiedono alcun gesto plateale. Si realizzano con un titolo autorizzativo che non copre quel codice, con un destinatario che non poteva ricevere quel rifiuto, con una tratta transfrontaliera impostata male.

Sono situazioni che nascono da errori documentali, non da dolo evidente. E il mezzo che ha effettuato il trasporto resta, in quei casi, la cosa utilizzata per commettere il reato.

La domanda che conviene farsi oggi non riguarda la buona fede. Riguarda l’istruttoria: se domani qualcuno contestasse una gestione non autorizzata su un flusso che avete affidato a terzi, che cosa potreste esibire per dimostrare le verifiche fatte prima di affidarlo?

È la stessa domanda di sempre. Cambia che oggi la risposta sbagliata non costa solo una sanzione.

Il nodo di chi possiede il mezzo

Molte imprese lavorano con mezzi in leasing, a noleggio, o di proprietà di subappaltatori.

La disciplina esclude dalla confisca i beni appartenenti a persona estranea al reato, ma l’estraneità non è una qualifica che si dichiara: è una posizione che va accertata nel caso concreto, e che tiene conto anche dei controlli che il proprietario poteva e doveva esercitare su come il bene veniva impiegato.

Per chi concede mezzi a terzi o li riceve, è il momento di rileggere i contratti: chi risponde dell’uso conforme, quali obblighi di comunicazione esistono, che cosa accade in caso di sequestro.

Che cosa fare adesso

  1. Rivedere le verifiche sui soggetti a cui affidate i rifiuti: autorizzazioni, iscrizioni, codici effettivamente coperti, validità nel tempo. Documentate, non ricordate.
  2. Controllare la coerenza fra codici movimentati e titoli vostri, dei trasportatori e degli impianti di destino.
  3. Mappare i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti e la loro titolarità: proprietà, leasing, noleggio, disponibilità di terzi.
  4. Rileggere i contratti di noleggio e subappalto alla luce di questo rischio.
  5. Aggiornare il modello organizzativo dove presente: i reati ambientali sono già presupposto della responsabilità dell’ente, e la parte patrimoniale rende il presidio meno teorico.
  6. Formare chi carica e chi guida. La maggior parte delle contestazioni nasce davanti a un cassone, non in ufficio.

Nessuno di questi punti è nuovo. Quello che è cambiato è il prezzo di non averli fatti.

Riferimenti normativi: D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 186, recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 riguardante il recupero e la confisca dei beni, in vigore dal 31 ottobre 2026; artt. 255-bis, 255-ter, 256, 256-bis, 259 e 259-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; codice penale, disposizioni in materia di confisca.

A cura del Dott. Ing. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale

 

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