Il tema della sicurezza negli appalti, nei subappalti e nei contratti di somministrazione è attualmente il faro dell’attività ispettiva dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e delle Procure della Repubblica. Le recenti sentenze della Cassazione Penale, unitamente all’introduzione e messa a regime della “Patente a Crediti” (o Patente a Punti) per i cantieri temporanei e mobili, ribadiscono un principio inequivocabile: la responsabilità del committente non si esaurisce con la firma del contratto, ma si estende in solido su tutta la filiera esecutiva.
La Patente a Crediti e la qualificazione delle imprese
L’Articolo 27 del D.Lgs. 81/08, pesantemente rivisto negli ultimi due anni, ha introdotto il sistema di qualificazione tramite patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri. Il committente (o il responsabile dei lavori) che non verifica il possesso e la validità (punteggio minimo residuo) di tale patente da parte dell’appaltatore e dei subappaltatori, incorre in sanzioni dirette e, in caso di infortunio, in una gravissima presunzione di “culpa in eligendo” (colpa nella scelta). L’Idoneità Tecnico Professionale (ITP) non si dimostra più solo con DURC e Visura, ma richiede un’analisi documentale rigorosa e tracciata di DVR, attestati formativi, conformità macchine (Marcatura CE) e contratti di lavoro del personale impiegato.
La fine del DUVRI “Copia e Incolla”
Negli ambiti diversi dai cantieri edili (es. manutenzioni industriali, logistica, pulizie), l’Articolo 26 impone al Datore di Lavoro committente di promuovere la cooperazione elaborando il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). Fino a poco tempo fa, molte aziende consideravano il DUVRI un adempimento burocratico, un faldone standard da far firmare in portineria. Oggi, in caso di evento avverso, un DUVRI generico, che non analizza le reali sovrapposizioni spazio-temporali delle lavorazioni, viene equiparato all’assenza totale del documento. Ciò configura la “culpa in vigilando” del committente.
Il coordinamento effettivo: una responsabilità penale
La giurisprudenza ha smontato la tesi secondo cui l’appaltatore agisce in totale autonomia. Se il committente si accorge (o avrebbe dovuto accorgersi usando l’ordinaria diligenza) che i dipendenti dell’appaltatore operano in violazione delle norme di sicurezza (es. lavorano in quota senza DPI o usano attrezzature palesemente non conformi), ha l’obbligo giuridico di intervenire, arrivando fino alla sospensione dei lavori o alla risoluzione del contratto. Chiudersi in ufficio fingendo di non vedere non è più una difesa ammissibile in tribunale.
Come blindare l’azienda: l’approccio BSN
Per tutelare l’azienda committente è necessario agire su più fronti. È essenziale integrare procedure di sicurezza ferree nei capitolati d’appalto, prevedendo penali esplicite. In secondo luogo, occorre istituire procedure di audit periodici (Sopralluoghi Congiunti) documentati e firmati. In BSN Consulting 42 strutturiamo sistemi di gestione degli appaltatori personalizzati, assumendo incarichi di consulenza tecnica di parte (CTP) per proteggere preventivamente i nostri clienti dalle maglie di una responsabilità penale a cascata.
Dott. Ing. Leonardo Di Cunzolo