La sentenza del TAR Lombardia n. 898 del 17 marzo 2025 si inserisce nel
consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di gestione dei rifiuti,
ribadendo un principio fondamentale: l’obbligo di classificazione e caratterizzazione
del rifiuto grava esclusivamente sul produttore e non sul gestore dell’impianto di
trattamento.
Il giudice amministrativo ha confermato come, alla luce della normativa comunitaria
e nazionale vigente, la responsabilità di attribuire correttamente il codice al rifiuto e
di determinarne le caratteristiche qualitative e il grado di pericolosità spetti
unicamente al soggetto che lo genera.
La classificazione del rifiuto rappresenta un adempimento preliminare
imprescindibile, dal quale discendono tutte le successive fasi della gestione: dagli
obblighi documentali alle modalità di deposito temporaneo, dalla scelta degli
operatori autorizzati (trasportatori e impianti) fino al regime sanzionatorio
applicabile.
Il sistema di classificazione si fonda su due criteri principali:
origine del rifiuto, che distingue tra rifiuti urbani e rifiuti speciali;
pericolosità, che differenzia i rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi.
Elemento centrale del processo classificatorio è l’attribuzione del codice EER
(Elenco Europeo dei Rifiuti, già CER), che deve avvenire attraverso un percorso
tecnico disciplinato dalla normativa europea e recepito nella legislazione nazionale.
L’elenco europeo dei rifiuti, aggiornato da ultimo con la Decisione 2014/955/UE e
recepito nel D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 116/2020, costituisce uno
strumento fondamentale per la gestione dei rifiuti.
La codifica EER è articolata in:
20 capitoli, riferiti alle macro-attività economiche;
un codice a sei cifre, così strutturato:
o prime due cifre → attività di origine del rifiuto;
o seconde due cifre → processo produttivo;
o ultime due cifre → identificazione specifica del rifiuto.
Ai sensi dell’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, il percorso corretto di
classificazione prevede:
1. individuazione della fonte del rifiuto (capitoli 01–12 e 17–20);
2. in assenza di corrispondenza, consultazione dei capitoli 13, 14 e 15 (rifiuti
trasversali);
3. ulteriore verifica nel capitolo 16 (rifiuti non specificati altrimenti);
4. utilizzo residuale dei codici “99” (rifiuti non specificati).
Tale procedimento deve essere guidato dal principio di specificità, scegliendo il
codice che meglio descrive sia il processo produttivo sia le caratteristiche del rifiuto.
L’errata attribuzione del codice EER può determinare gravi conseguenze sotto il
profilo amministrativo e penale, tra cui:
conferimento del rifiuto a soggetti non autorizzati;
trasporto effettuato da operatori non iscritti per quella specifica tipologia;
trattamento presso impianti non abilitati a ricevere il rifiuto correttamente
classificato.
Inoltre, la classificazione non dipende esclusivamente dalle caratteristiche chimico-
fisiche del rifiuto, ma richiede anche una conoscenza approfondita del processo
produttivo che lo ha generato, elemento essenziale ai fini della corretta
identificazione.
Nel caso oggetto della pronuncia, il TAR Lombardia ha ritenuto illegittimo il
provvedimento con cui la Pubblica Amministrazione imponeva al gestore di un
impianto di trattamento di effettuare la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso,
inclusa la verifica della presenza di inquinanti organici persistenti (POP).
Il giudice ha accolto il ricorso del gestore, richiamando:
l’art. 184, comma 5, del D.Lgs. 152/2006;
le linee guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA).
Secondo il TAR, la caratterizzazione del rifiuto presuppone la conoscenza del ciclo
produttivo che lo ha originato, elemento che è nella disponibilità esclusiva del
produttore e non del gestore dell’impianto.
Ne consegue che il gestore:
non è tenuto né legittimato a effettuare attività di classificazione;
deve limitarsi a verificare la conformità formale e autorizzativa dei rifiuti
conferiti.
La sentenza in esame ribadisce un principio di fondamentale rilevanza operativa:
la responsabilità della classificazione del rifiuto è in capo al produttore e non può
essere trasferita, neppure tramite prescrizioni amministrative, al gestore dell’impianto
di destino.
Qualsiasi atto amministrativo che imponga al gestore obblighi propri del produttore
risulta pertanto illegittimo e suscettibile di annullamento.
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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