Società di capitale a totale partecipazione pubblica che gestisce rifiuti urbani ha l’obbligo di iscrizione all’Albo gestori ambientali

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.152 al Mase, un Comune, socio di una società di capitali a totale partecipazione pubblica
costituita tra più Comuni, istituita ai sensi dell’articolo 115, comma 7-bis, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n.267 (Testo Unico degli Enti locali), chiede se tale società, ai fini dello svolgimento
delle attività di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, affida a soggetti terzi, dotati dei necessari enti
abilitativi, sia l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani prodotti dai Comuni soci della stessa,
sia quella di trattamento dei medesimi rifiuti, sia tenuta ad iscriversi all’Albo nazionale gestori
ambientali in categoria 8 “Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”
e qualora sussistesse tale obbligo, se sono applicabili le procedure semplificate d’iscrizione di cui
all’articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n.120.
Il Mase dopo aver constatato che , a livello operativo, la società affidava a soggetti terzi tutte le
attività di gestione dei rifiuti, senza svolgere materialmente alcuna delle attività sopra descritte, ma
limitandosi ad individuare i soggetti a cui affidare queste attività, procede ad una analisi del
contesto normativo vigente ovvero dell’articolo 183, comma 1, lettera n) e lettera l) contenente la
definizione di “gestione dei rifiuti” e di “intermediario”, dell’articolo 212, comma 5, relativo a
soggetti che sono obbligati ad iscriversi all’Albo, dell’articolo 16, commi 1 e 2, del DM120/2014.
Dal quadro normativo sovraesposto emerge che ai sensi dell’art.183, comma 1 lettera n) del
D.lgs.152/06 le operazioni svolte in qualità di commerciante o intermediario sono ricomprese tra le
attività di gestione dei rifiuti e che le stesse a meno degli esoneri previsti dall’art.212, comma 5, del
citato testo unico, per le sole organizzazioni di cui agli art.221, comma3, lettere a) e c),
223,224,228,233,234 e 236 del Dlgs 152/06, comportano obbligatoriamente l’iscrizione all’Albo per
lo svolgimento delle loro specifiche attività.
Pertanto ne consegue che la società di capitali essendo un soggetto dotato di propria personalità
giuridica e distinto dai soci (Comuni), rientra tra i soggetti obbligati all’iscrizione all’Albo gestori
ambientali e con le modalità di iscrizione semplificata prevista dall’articolo 16 comma 1,lettera a)
del decreto ministeriale n.120/2014, che ammette alle procedure d’iscrizione semplificate, le
aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto
legislativo 18 agosto 200,n267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi
comuni.
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo

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