Dal 10 ottobre 2023, a seguito dell’emanazione del Decreto Legge 10 agosto 2023, n.105,
convertito nella Legge 9 ottobre 2023, n.137, pubblicato in G.U.Serie Generale n.236 del 9 ottobre
2023, il legislatore apporta correzioni ed integrazioni all’articolo 255, comma 1, del D.L.vo 3 aprile
2006, n.152,sostituendo, per l’abbandono di rifiuti nell’ambiente, art.192), la sanzione
amministrativa da 300 a 3.000 euro con l’ammenda da 1000 a 10.000 euro, raddoppiata se si tratta
di rifiuti pericolosi.
In sostanza l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, posto in essere dal cittadino, non si
configura più come un illecito amministrativo punito con la sanzione amministrativa pecuniaria ma
si configura come un reato di natura contravvenzionale punito con l’ammenda, analogamente a
quanto già previsto nel caso di abbandono o deposito incontrollato posto in essere dal titolare di una
impresa o responsabile di un ente, nei confronti dei quali la normativa vigente già prevede le
sanzioni penali stabilite all’articolo 256, commi 1 e 2,del TUA.
La normativa previgente alla novella in commento all’articolo 255 prevedeva che l’abbandono e il
deposito incontrollato di rifiuti, posto in essere da un cittadino, fosse punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 200 a 3.000 euro e, in caso di rifiuti pericoli, la sanzione
amministrativa veniva aumentata fino al doppio.
Alla luce della normativa oggi vigente, introdotta dalla novella, nel caso di abbandono di rifiuti da
parte del cittadino, l’art.255,comma 1, recita:
“Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque in violazione delle disposizioni
di cui all’articolo 192, comma1 e 2, 226, comma2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti
ovvero deposita rifiuti ovvero li immetta nelle acque superficiali o sotterranee è punito con
l’ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi la pena è
aumentata fino al doppio”.
Resta invariata la previsione del comma 3 dell’articolo 192 secondo il quale. “ fatta salva
l’applicazione delle suddette sanzioni,il contravventore è tenuto a procedere all’eliminazione delle
conseguenze del reato attraverso la rimozione, lo smaltimento o il recupero dei rifiuti e il ripristino
dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di
godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli
accertamenti effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati, da i soggetti preposti al controllo.
Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui
provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed a la recupero
delle somme anticipate”.
La riforma dell’art. 255 ha lasciato inalterate le ipotesi sanzionatorie minori quali l’abbandono di
mozziconi di prodotti da fumi sul suolo, nelle acque e negli scarichi (art.232 bis, comma 3), che
continuano ad essere punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 60 a 300 euro (art. 255,
comma 1 bis), e l’abbandono di rifiuti di piccolissime dimensione, quali scontrini, fazzolette di
carta e gomme da masticare (art.232 ter, comma 1) con la punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 30 a 150 euro (art.255, comma 1 bis).
Chiaramente come per tutti i reati, siano essi delitti o contravvenzioni, occorre poi valutare
l’elemento soggettivo della fattispecie che può essere doloso se il cittadino abbandona il rifiuto
agendo con coscienza e volontà ovvero è consapevole di ciò che pone in essere realizzando l’evento
voluto, oppure può essere colposo cioè qualora l’evento, pur se previsto, non è voluto dal cittadino e
si verifica a causa di negligenza, imperizia o imprudenza oppure per inosservanza di leggi,
regolamenti, o ordini.