Deposito temporaneo e deposito incontrollato tra interpelli ministeriali e orientamenti giurisprudenziali

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42610 del 21 novembre 2024, è tornata ad
esaminare l’istituto del deposito temporaneo, soffermandosi su un caso peculiare
relativo alla collocazione di rifiuti all’interno di un cassone scarrabile posizionato su
suolo pubblico.
Il Supremo Collegio ha ribadito che, ai sensi dell’art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006,
il deposito temporaneo consiste nel raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della
raccolta, nel luogo di produzione, finalizzato al successivo trasporto verso impianti di
recupero o smaltimento, nel rispetto di specifiche condizioni normative.
In particolare, il deposito temporaneo è legittimamente configurabile solo qualora:
 i rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti (POP), ai sensi del
Regolamento (CE) n. 850/2004, siano gestiti nel rispetto delle norme tecniche
relative allo stoccaggio e all’imballaggio dei rifiuti pericolosi;
 i rifiuti siano avviati a recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale,
indipendentemente dalle quantità, ovvero al raggiungimento di un quantitativo
massimo di 30 metri cubi, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;
in ogni caso, qualora tali limiti non vengano superati, la durata del deposito
non può eccedere un anno;
 i rifiuti siano raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle pertinenti
norme tecniche e, per i rifiuti pericolosi, delle disposizioni specifiche relative
alle sostanze contenute;
 siano rispettate le prescrizioni in materia di imballaggio ed etichettatura delle
sostanze pericolose.
In presenza di tutte le suddette condizioni, il deposito temporaneo non è soggetto ad
autorizzazione, fermo restando l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico ai
sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e il divieto di miscelazione previsto dall’art.
187.
Nel caso esaminato, tuttavia, la Corte ha escluso la configurabilità del deposito
temporaneo, rilevando come la collocazione del cassone scarrabile su strada pubblica
non soddisfi il requisito essenziale del “luogo di produzione”. Secondo i giudici,
infatti, tale luogo deve coincidere con l’area nella quale si svolge l’attività che ha
generato i rifiuti, escludendo quindi spazi pubblici quali le strade.
I rifiuti oggetto della controversia provenivano da attività edilizie e risultavano
conferiti in cassoni scarrabili destinati al successivo caricamento su veicoli attrezzati
per il trasporto.

La Corte ha inoltre ribadito che, qualora difetti anche uno solo dei requisiti previsti
dall’art. 185-bis e non sia configurabile né un deposito preliminare (operazione D15)
né una messa in riserva (operazione R13), la fattispecie integra un deposito
incontrollato.
Sul piano interpretativo, numerosi arresti giurisprudenziali hanno progressivamente
chiarito i confini del deposito incontrollato, distinguendolo da istituti affini quali il
deposito temporaneo, il deposito preliminare, la messa in riserva e la discarica.
Il deposito incontrollato è sanzionato ai sensi dell’art. 256, comma 2, del D.Lgs.
152/2006, che punisce i titolari di imprese e i responsabili di enti che effettuano
abbandono o deposito incontrollato di rifiuti ovvero li immettono nelle acque in
violazione dell’art. 192.
Sotto il profilo definitorio:
 l’abbandono consiste nel rilascio del rifiuto nell’ambiente in modo episodico,
con totale disinteresse circa la sua gestione futura;
 il deposito incontrollato si configura invece come un’attività di accumulo
temporaneo di rifiuti, posta in essere in assenza dei requisiti di legge, ma
finalizzata, almeno in via potenziale, a successive operazioni di recupero o
smaltimento.
Entrambe le fattispecie si caratterizzano per l’occasionalità e la limitatezza
quantitativa; tuttavia, nel caso di reiterazione sistematica dell’abbandono, può
configurarsi l’ipotesi di discarica abusiva.
Il deposito incontrollato si distingue altresì dalle forme legittime di stoccaggio
(deposito preliminare e messa in riserva), le quali presuppongono un’attività
organizzata, autorizzata e pianificata, connessa a una filiera gestionale regolare.
L’elemento dirimente è rappresentato dall’assenza di un collegamento strutturato tra
produzione e successiva gestione del rifiuto.
Ne consegue che il deposito incontrollato non costituisce una fase lecita della
gestione dei rifiuti e integra una condotta illecita, a differenza dello stoccaggio
autorizzato, che richiede specifici titoli abilitativi.
In materia di deposito temporaneo, si segnala inoltre l’intervento del Ministero
dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con risposta ad interpello n. 192206 del
22 ottobre 2024, con la quale sono stati forniti chiarimenti in relazione ai rifiuti
derivanti da attività manutentive e artigianali (quali interventi di idraulici, elettricisti,
lattonieri, carpentieri, falegnami e piastrellisti).
Il MASE ha richiamato l’art. 193, comma 19, del D.Lgs. 152/2006, il quale introduce
una vera e propria fictio iuris in merito al luogo di produzione dei rifiuti derivanti da
attività di manutenzione, consentendo che il trasporto e il deposito temporaneo

possano avvenire presso la sede legale o operativa dell’impresa che ha effettuato
l’intervento.
Resta comunque ferma la necessità di una valutazione caso per caso, in relazione alla
tipologia di attività svolta, nonché ai quantitativi e alle caratteristiche dei rifiuti
prodotti.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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