L’Albo gestori ambientali adegua le proprie disposizioni in merito al trasporto, alla gestione dei Raee e al nuovo sistema di tracciabilità Rentri. Parte prima

Attraverso quattro Delibere del 19 dicembre 2024 il Comitato nazionale dall’Albo nazionale gestori
ambientali ha provveduto ad adeguare la propria normativa al decreto legge 131/25 (cosiddetto
Decreto Infrazioni) convertito dalla legge 166/24 e ai recenti provvedimenti ministeriali in materia
di Rentri
Partendo proprio dal nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (Rentri) con la delibera n.3 del 19
dicembre 2024 “Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione nella categoria 5
relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi
ai sensi dell’art.17 del decreto 4 aprile 2023, n.59”, il Comitato nazionale dell’Albo gestori
ambientali ha aggiornato i requisiti minimi di idoneità tecnica, di cui all’art.11 comma 1,lett.b) del
DM 120/04, per lo svolgimento dell’attività di trasporto dei rifiuti speciali pericolosi in categoria 5
con contestuale adeguamento della relativa modulistica.
Nello specifico la delibera in commento stabilisce che i soggetti obbligati all’iscrizione al Rentri che
trasportano rifiuti speciali pericolosi, iscritti nella categoria 5 dell’Albo, garantiscono sugli
autoveicoli dedicati al trasporto dei rifiuti speciali pericolosi la presenza di sistemi di
geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato, come richiamati dal Decreto
direttoriale n.253 del 12 dicembre 2024.
Per quanto riguarda la modalità di attestazione del requisito di idoneità tecnica esso dovrà essere
attestato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante
secondo il modello riportato in allegato “A” alla delibera.
Sono esclusi da tale obbligo i motoveicoli, nonché gli autoveicoli iscritti nella categoria 5
autorizzati al trasporto dei soli rifiuti non pericolosi.
Tale dichiarazione dovrà essere resa nuovamente dal legale rappresentante dell’impresa che
acquisisce in disponibilità un autoveicolo precedentemente autorizzato per altrra impresa.
Per quanto concerne le tempistiche di dimostrazione dello stesso la delibera stabilisce che le
imprese già iscritte nella categoria 5, le imprese che hanno presentato domanda d’iscrizione e di
inserimento autoveicoli in categoria 5 alla data di entrata in vigore della deliberazione e che hanno
dimostrato il requisito di idoneità tecnica secondo le previgenti disposizioni, nonché le imprese che
procedono a nuova iscrizione ed a inserimento autoveicoli in categoria 5, dovranno attestare la
presenza di tali sistemi di geolocalizzazione mediante sottoscrizione da parte del legale
rappresentante della dichiarazione di cui all’allegato “A” messa a disposizione nella propria area
riservata sul sito dell’Albo ed inviata telematicamente tramite la piattaforma Agest, a partire dal 1
luglio 2025 ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025.
L’articolo 4 della delibera in commento contiene le disposizioni transitorie in base alle quali se le
imprese obbligate non provvedono entro il termine indicato a dichiarare la presenza dei sistemi di
geolocalizzazione, verranno sottoposto ad un procedimento disciplinare da parte delle Sezioni
regionali competenti.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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