Con la Circolare n.5 del 2 aprile 2021 l’Albo ,a seguito di richieste di chiarimento circa l’applicazione dell’articolo 9, comma 2, del decreto 3 giugno , n.120, con particolare riferimento al significato di “popolazione complessivamente servita ”riguardante le classi di iscrizione della categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani), ponendo fine a numerosi dubbi interpretativi, chiarisce, si spera in via definitiva, che per nozione d popolazione complessivamente servita è da intendersi “la popolazione effettivamente servita o che si è chiamati a servire nell’ambito dell’affidamento (quindi frazione, porzione del Comune o Ambito Territoriale), e non quella dell’intero territorio di riferimento ovvero Comune o Ambito Territoriale.
In sintesi la questione che si protrae da anni e che ha portato anche a diverse pronunce giurisprudenziali ruota intorno alle fattispecie dell’ affidamento per la raccolta e il trasporto di rifiuti solidi urbani relativo ad una porzione del territorio comunale o dell’ambito territoriale di riferimento, ovvero se con questa locuzione “popolazione complessivamente servita ”debba intendersi quella corrispondente a tutta la popolazione del territorio preso in considerazione oppure, al contrario, quella corrispondente solo alla porzione di popolazione effettivamente servita o da servire nell’ambito dell’affidamento; siamo chiaramente nell’ambito delle gare d’appalto disciplinate dal D.Lgs n.50/2016 ( Codice degli Appalti) e più precisamente delle procedure ad evidenza pubblica.
Occorre innanzitutto ricordare che l’iscrizione nella categoria 1 di cui all’articolo 8 del DM.n.120/04 autorizza le imprese a svolgere le attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed il successivo articolo 9 del menzionato decreto, nell’articolare le diverse categorie di iscrizione all’Albo in base alla classe dimensionale, suddivide la categoria 1 in sei classi con riferimento alla “popolazione complessivamente servita”.
Risulta evidente che un’impresa iscritta in categoria 1 in una determinata classe non può svolgere il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani per un numero complessivo di popolazione superiore alla classe in cui è iscritta; ad esempio l’impresa iscritta nella classe F (popolazione effettivamente servita fino a 5.000 abitanti) della categoria 1 che già svolge il servizio di raccolta degli RSU in un Ente/territorio di 3.000 abitanti non potrà partecipare ad altre gare se non quelle per territori che non superino i 2.000 abitanti onde evitare che travalichi la classe dimensionale per la quale risulti autorizzata.
Il problema della individuazione della popolazione da servire, elemento su cui si basa la classe dimensionale della categoria 1 dell’Albo per la raccolta e trasporto di rifiuti urbani, nell’esperienza pregressa si è posto principalmente in tutti quei casi di partecipazione a gare per l’affidamento del servizio in cui esso affidamento era relativo a spicchi o ambiti delimitati di territorio,cioè non all’intero territorio dell’ente locale committente, oppure nei casi in cui alle gare partecipano non singole imprese ma realtà imprenditoriali aggregate tramite Consorzi o Raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) e dove ai singoli partecipanti/imprese viene chiesto lo svolgimento del servizio non nella sua interezza ma limitatamente ad una parte di esso.
Prima di questa pronuncia chiarificatrice da parte dell’organo centrale dell’Albo gestori ambientali la dottrina si divideva tra chi sosteneva che la nozione di popolazione dovesse essere intesa nel senso più ampio del termine e cioè andava chiesto alle imprese di possedere il requisito della classe dimensionale della categoria 1 idonea per tutto il territorio dell’ente committente, e chi, al contrario, commisurava tale requisito al solo servizio effettivamente da eseguire.
Se la dottrina sulla questione era divisa non così la giurisprudenza amministrativa che, forte dell’orientamento espresso dall’Anac sull’argomento in forza del quale la classe dimensionale di cui deve essere in possesso ciascuna impresa facente parte di una RTI o di un Consorzio, nell’ambito di una procedura di partecipazione ad una gara d’appalto, deve essere commisurata all’effettivo lavoro da eseguire ovvero capiente per la sola parte di opera di cui l’impresa è affidataria nell’ambito del più ampio servizio oggetto della procedura, in recenti pronunce si è attestata su tale posizione riconoscendo legittimo il requisito della classe dimensione posseduta dalla singola impresa consorziata seppur inferiore a quella richiesta dalla gara ad evidenza pubblica a cui prendeva parte il soggetto consorziato.
In conclusione con l’interpretazione fornita dal Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali con la Circolare in commento si è sposata l’interpretazione, tra le due contrapposte sopra indicate, più pratica, concreta e fattuale che considera la classe dimensionale della categoria di iscrizione all’Albo come requisito tecnico proporzionale e compatibile al servizio effettivamente da svolgere, in modo da consentire una più ampia partecipazione degli operatori economici alle procedure ad evidenza pubblica
A cura del
Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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