Conversione del D.L. “Sostegni ter” tra le novità ci sono quelle per i i RAEE (Raggruppamento R3) In vigore dal 29 marzo la Legge 28 marzo 2022, n. 25

RAEE (Art 18 bis)
nei prossimi 12 mesi sono adottate misure transitorie per la gestione dei RAEE di cui al DM 185/2007:
Il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all’articolo 11 comma 2 del dlgs 49/2014, e il deposito presso i centri di raccolta di cui all’articolo 12 comma 1 lettere a) e b) e comma 2 sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio rispetto a quello previsto dalla normativa vigente
Ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti rilasciata ai sensi dell’articolo 208 del TUA e del titolo III-bis parte II, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), è consentito l’aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell’80%, a condizione che detto limite non rappresenti una modifica sostanziale. La disposizione si applica anche ai titolari di autorizzazione per le operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del TUA, ferme restando le quantità massime fissate dall’allegato 4 al DM 5 febbraio 1998.
Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, o in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali, nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto

 

– Leonardo Di Cunzolo
Amministratore Bsn Consulting 42

Vai in alto