RAEE (Art 18 bis)
nei prossimi 12 mesi sono adottate misure transitorie per la gestione dei RAEE di cui al DM 185/2007:
Il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all’articolo 11 comma 2 del dlgs 49/2014, e il deposito presso i centri di raccolta di cui all’articolo 12 comma 1 lettere a) e b) e comma 2 sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio rispetto a quello previsto dalla normativa vigente
Ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti rilasciata ai sensi dell’articolo 208 del TUA e del titolo III-bis parte II, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), è consentito l’aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell’80%, a condizione che detto limite non rappresenti una modifica sostanziale. La disposizione si applica anche ai titolari di autorizzazione per le operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del TUA, ferme restando le quantità massime fissate dall’allegato 4 al DM 5 febbraio 1998.
Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, o in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali, nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto
– Leonardo Di Cunzolo
Amministratore Bsn Consulting 42