IL COMITATO NAZIONALE
DELL’ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e, in particolare, l’articolo 212, che ha istituito l’Albo nazionale gestori ambientali, in seguito denominato Albo;
Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l’articolo 40-ter, recante semplificazioni per le attività di recupero dei materiali metallici, il quale dispone l’istituzione presso l’Albo di un registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell’abilitazione all’esercizio della raccolta e del trasporto di materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero in modalità semplificata;
Considerato che il richiamato articolo 40-ter della legge 11 settembre 2020 n. 120, dispone che l’Albo definisca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione apposite modalità semplificate di iscrizione al registro che promuovano e facilitino l’ingresso nel mercato, anche dall’estero, per le imprese che intendano svolgere le attività di raccolta e trasporto di materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero;
Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Albo;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere in applicazione del richiamato articolo 40-ter della legge 11 settembre 2020, n. 120, a individuare apposite modalità semplificate di iscrizione al registro per le aziende italiane ed estere che intendono svolgere l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da materiali metallici avviati a specifiche attività di recupero;
DELIBERA
Art. 1
2. Il registro è articolato nelle seguenti classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti raccolti e trasportati: classe a): quantità annua complessivamente trasportata superiore o uguale a 200.000 tonnellate;
classe b): quantità annua complessivamente trasportata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate;
classe c): quantità annua complessivamente trasportata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate;
classe d): quantità annua complessivamente trasportata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate;
classe e): quantità annua complessivamente trasportata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate;
classe f): quantità annua complessivamente trasportata inferiore a 3.000 tonnellate.
3. L’iscrizione al registro avviene d’ufficio per le imprese iscritte all’Albo con procedura ordinaria di cui all’articolo 15 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, per la raccolta e il trasporto dei rifiuti individuati all’articolo 3. Resta ferma la quantità annua complessivamente trasportata prevista dalla classe d’iscrizione di provenienza.
4. Per le imprese iscritte alla categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti) l’iscrizione d’ufficio di cui al comma 3 è limitata al solo esercizio del trasporto transfrontaliero.
5. Il Comitato nazionale provvede alla pubblicazione e all’aggiornamento on line dell’elenco dei soggetti iscritti al registro. L’accesso a tali dati è disciplinato dalla delibera n. 1 del 23 luglio 2014.
Art. 2
1. Le imprese, in regola con la normativa che disciplina l’attività di autotrasporto di merci, che intendono iscriversi al registro debbono:
a) essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo o, nel caso di imprese estere, in analoghi registri dello Stato di residenza;
b) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i) del decreto 3 giugno 2014, n.120;
c) dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, dei veicoli che si intendono utilizzare;
d) essere in possesso delle dotazioni minime di veicoli e di personale individuate nell’allegato “A”; 2. Nell’attesa della definizione degli appositi requisiti, l’incarico di responsabile tecnico delle imprese che presentano domanda d’iscrizione ai sensi della presente deliberazione, è assunto dal legale rappresentante dell’impresa.
Art. 3
Le imprese che intendono iscriversi al registro possono raccogliere e trasportare esclusivamente le seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi solo se destinati alle attività di recupero (R): R4, R11, R12, R13 indicate nell’allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/06:
02 01 10 | Rifiuti metallici |
12 01 01 | Limatura e trucioli di materiali ferrosi |
12 01 03 | Limatura e trucioli di materiali non ferrosi |
12 01 04 | Polveri e particolato di materiali non ferrosi |
12 01 21 | Corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20 |
12 01 99 | Rifiuti ferrosi e non ferrosi (così come descritti nelle tipologie 3.1 e 3.2 dell’allegato 1, sub-allegato 1, D.M. 5 febbraio1998) |
15 01 04 | Imballaggi metallici |
16 01 17 | Metalli ferrosi |
16 01 18 | Metalli non ferrosi |
17 04 05 | Ferro e acciaio |
17 04 01 | Rame, Bronzo e Ottone |
17 04 02 | Alluminio |
17 04 03 | Piombo |
17 04 04 | Zinco |
17 04 06 | Stagno |
17 04 07 | Metalli misti |
17 04 11 | Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 |
19 10 01 | Rifiuti di ferro e acciaio |
19 10 02 | Rifiuti di metalli non ferrosi |
19 12 02 | Metalli ferrosi |
19 12 03 | Metalli non ferrosi |
Art. 4
1. Le imprese stabilite in Italia che intendono iscriversi al registro presentano una comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente. Le imprese stabilite in un altro Stato che dispongano di sede secondaria o eleggano domicilio in Italia, presentano la comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente oppure, nel caso eleggano domicilio mediante indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ad una Sezione regionale o provinciale a scelta dell’interessato.
2. Le imprese stabilite in Italia o in un Paese dell’Unione europea e il cui legale rappresentante sia cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione europea o cittadino di altro Stato in possesso di autorizzazione a soggiornare sul territorio italiano o di altro Stato dell’Unione europea presentano la comunicazione utilizzando il modello di cui all’allegato “B” con il quale attestano, ai sensi del D.P.R. 445/2000:
a) la sede dell’impresa;
b) le tipologie di rifiuti che si intendono raccogliere e trasportare;
c) gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei veicoli utilizzati, nonché la conformità degli stessi con la disciplina in materia di autotrasporto di cose;
d) il pagamento del diritto di segreteria.
3. Le imprese stabilite in un Paese non appartenente all’Unione europea il cui legale rappresentante non sia in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano, e che intendono iscriversi al registro presentano una comunicazione utilizzando il modello di cui all’allegato “C ”
4. Le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 sono sottoposte ai controlli a campione con le modalità previste dalla delibera n.1 del 22 aprile 2015.
5. La Sezione regionale o provinciale procede a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività ed entro trenta giorni delibera l’iscrizione al registro.
6. Qualora la Sezione regionale o provinciale accerti il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a conformarsi, per non più di una volta, alla normativa vigente entro il termine prefissato dalla Sezione medesima. Sussistendo il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti alla scadenza del termine concesso per la regolarizzazione, nonché in caso di recidiva, la Sezione procede alla cancellazione dell’iscrizione dal registro.
7. Le imprese iscritte al registro sono tenute, con le modalità previste dal decreto 3 giugno 2014, n. 120, alla corresponsione di un diritto annuale d’iscrizione secondo i seguenti importi:
classe a), euro 1.800; classe b), euro 1.300; classe c), euro 1.000; classe d), euro 750; classe e), euro 350; classe f), euro 150.
8. Le imprese iscritte d’ufficio al registro ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e 4, non sono tenute alla corresponsione del diritto di cui al comma 7.
9. L’iscrizione al registro è rinnovata ogni 5 anni ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.
Art. 5
La presente deliberazione entra in vigore il 1° settembre 2021.