Procedimento disciplinare e relativo sistema sanzionatorio alla luce della recente Circolare n.7 del 29 giugno 2020 del Comitato nazionale Albo gestori ambientali.

Come tutti i sistemi autorizzatori anche le procedure di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali prevedono, in caso di violazioni delle disposizioni contenute tanto nel regolamento, che ne disciplina l’applicazione ed il funzionamento, quanto nell’inosservanza delle prescrizioni contenute nei singoli provvedimenti, un complesso sistema di norme finalizzate a garantirne l’osservanza ed, in caso di violazione, l’irrogazione delle previste sanzioni disciplinari.
Trattandosi di sanzioni di natura disciplinari le stesse vengono adottate dalla medesima autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, laddove non trattandosi di sanzioni di natura penale (di competenza dell’autorità giudiziaria) né tantomeno di natura amministrativa-pecuniaria (di competenza della Provincia), tali provvedimenti sanzionatori vengono ad incidere sull’efficacia del provvedimento autorizzatorio rilasciato dall’autorità amministrativa.
Il sistema sanzionatorio dell’Albo Gestori Ambientali si articola in un procedimento disciplinare regolamentato dall’articolo 21 del DM. n.120/2014 finalizzato a garantire il rispetto del principio della trasparenza e della partecipazione del soggetto interessato in ossequio ai principi che devono connotare qualsiasi attività amministrativa.
Infatti dall’analisi delle modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari si evince come le stesse possano essere adottate dalle Sezioni regionali solo previa contestazione degli addebiti all’iscritto al quale, a propria garanzia, viene assegnato un termine di trenta giorni per far pervenire eventuali deduzioni in merito; a rafforzare ulteriormente tale momento partecipativo lo stesso disposto normativo consente al soggetto interessato, o al suo legale rappresentante, la possibilità di essere sentito personalmente facendone richiesta alla Sezione entro il termine suindicato.
Rafforza e consolida il principio di trasparenza e di partecipazione del soggetto interessato l’obbligo che i provvedimenti disciplinari devono essere motivati e comunicati all’interessato, affinchè lo stesso possa poi esercitare la facoltà concessa dall’articolo 23 del citato Regolamento, ovvero presentare ricorso al Comitato nazionale avverso la deliberazione della Sezione che ha adottato la sanzione disciplinare, ai sensi e agli effetti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento (ricorso gerarchico improprio).
In alternativa il soggetto interessato può presentare ricorso giurisdizionale, entro sessanta giorni, al Tribunale amministrativo regionale competente.
Venendo ora ad una disamina delle sanzioni disciplinari adottabili esse sono di due fattispecie ovvero la sospensione disciplinata dall’articolo 19 del DM. n.120/2014, e la cancellazione disciplinata dall’articolo 20 del medesimo decreto.
In particolare la sanzione della sospensione viene adottata quando si verifichino una delle seguenti ipotesi:
a) l’inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti di iscrizione;
b) l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione di cui all’art.18, comma 1;
c) il mancato rispetto della normativa in materia di lavoro e di protezione sociale.
La durata della sospensione non può durare più di centoventi giorni e con il provvedimento di sospensione la Sezione regionale stabilisce anche un termine entro il quale l’impresa o l’ente può conformarsi.
L’altra fattispecie sanzionatoria è la cancellazione dall’Albo che viene adottata dalla Sezione regionale qualora:
a) l’iscritto, in regola con il pagamento del diritto annuale di iscrizione, ne faccia domanda;
b) vengano a mancare uno o più requisiti di cui all’art.10, comma 2, ad eccezione di quanto
previsto dalla lettera g) del medesimo comma;
c) l’impresa è cancellate dal registro delle imprese;
d) siano accertate reiterate violazioni delle prescrizioni di cui all’art.19, comma 1, lettera a);
e) si verifichino carenze, anche sopravvenute, nella documentazione di cui all’art.15, commi
2,3,4,5 e 6;
f) permangono per più di dodici mesi le condizioni di cui all’articolo 24, comma 7.
Va precisato che gli effetti della cancellazione decorrono in momenti diversi a secondo delle fattispecie elencate nell’articolo in commento ovvero al momento della comunicazione del relativo provvedimento nelle ipotesi di cui alle lettere b),c),d),e),f), mentre nell’ipotesi di cui alla lettera a), gli effetti decorrono dalla presentazione dell’istanza di cancellazione dell’impresa.
Una particolare ipotesi di sospensione e cancellazione di natura non disciplinare e quindi alla quale non si applicano le procedure garantiste e di tutela proprie del procedimento disciplinare sopra descritto, sono previste dal combinato disposto degli articoli 24, comma 7 e 20 comma1, lettera f), del DM. N.120/2014 ovvero nel caso di irrogazione della sospensione d’ufficio per omesso pagamento del diritto annuale nel termine previsto; tale sospensione d’ufficio permane fino a quando l’iscritto non dimostri alla Sezione l’avvenuto pagamento.
Dalla sospensione d’ufficio per dodici mesi si passerà alla cancellazione d’ufficio qualora il mancato pagamento si protrae per un periodo superiore ai dodici mesi e l’impresa nelle more sia stata sospesa.

La nuova Circolare dell’Albo n.7 del 29 giugno 2020 si inserisce nel contesto normativo sopra descritto fornendo alcuni importanti chiarimenti ,richiesti dalle Sezioni regionali, relativamente alle ipotesi in cui in sede di procedimento disciplinare in corso, le variazioni intervenute sui soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, del DM 120/04, in data successiva all’avvenuta contestazione degli addebiti all’iscritto, assumano rilievo ai fini dell’irrogazione della sanzione a cui è finalizzato il procedimento disciplinare.
In altre parole ci si è posto il problema di che cosa succede se viene cambiato la persona del legale rappresentante/titolare qualora sia stato avviato un procedimento disciplinare nei confronti dell’impresa, che chiama in causa il titolare o chi ha la rappresentanza legale della stessa.
Si pensi alle fattispecie, esemplificative e non esaustive, di un legale rappresentante che in corso di validità dell’autorizzazione perda il requisito soggettivo (requisito morale) a seguito di una sentenza di condanna passata in giudicato che risulti essere ostativa al rilascio e al mantenimento dell’iscrizione; oppure al caso, spesso frequente, di violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione di cui la Sezione sia venuta a conoscenza.
Prima dell’intervento chiarificatore del Comitato nazionale le fattispecie sopra descritte determinavano una cessazione della materia del contendere e di conseguenza una archiviazione del procedimento disciplinare in corso.
Alla luce della Circolare in commento è stato invece chiarito che, dal momento che i soggetti iscritti all’Albo hanno il dovere di mantenere le condizioni e i requisiti prescritti per l’intera durata dell’iscrizione e che quando si manifesti una mancata rispondenza della situazione di fatto rispetto alle previsioni normative gli interessati (ovvero legale rappresentante/titolare) debbono immediatamente attivarsi per il ripristino della legalità, in sede di procedimento disciplinare ai sensi dell’art.21 del DM 120/2014, la Sezione regionale, non deve tener conto (come avveniva in precedenza) al fine di valutare l’applicazione e la misura della sanzione delle variazioni intervenute nella posizione del soggetto iscritto o dei suoi organi a seguito di richiesta o di comunicazione successiva alla ricezione da parte di quest’ultimo della contestazione degli addebiti.
Da una breve comparazione tra le disposizioni vigenti e il precedente regime normativo non si può non notare come, anche per i procedimenti disciplinari, il sistema Albo abbia fatto un passo avanti sulla strada della semplificazione e della trasparenza nell’attuazione del principio di legalità.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale

Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l’autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ©

Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it
Leonardo Di Cunzolo
www.bsnconsulting42.it

Vai in alto