La comunicazione annuale dei rifiuti prodotti, smaltiti e recuperati, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n.70, istitutiva del Modello unico di dichiarazione ambientale (cosiddetto Mud), anche quest’anno dovrà essere presentato, dai soggetti obbligati, con le regole introdotte dal Dpcm 24 dicembre 2018 “ Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2019”, pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale n.45 del 22 febbraio 2019, in quanto con apposito comunicato sul proprio sito istituzionale il Matt ha confermato il medesimo modello utilizzato l’anno precedente.
Però rispetto all’anno precedente varia la scadenza in quanto il Dl 17 marzo 2020 n.18, pubblicato sulla G.U. del 17 marzo 2020, prevede il rinvio al 30 giugno della scadenza per la presentazione delle comunicazioni ambientali tra cui quelle relativi ai rifiuti.
Prima di passare ad esaminare gli elementi principali del Mud 2020 è doveroso ricordare che, se anche quest’anno permane l’obbligo di presentazione della dichiarazione ambientale, ciò discende dall’applicazione delle disposizione contenute nel Dl del 14 dicembre 2018,n.135, e più precisamente dell’articolo 6 del citato disposto normativo, convertito in legge 12/2019,che ha previsto la validità degli articoli 189, 190 e 193 del D.lgs 152/06 nel testo previgente alle modifiche introdotte dal D.lgs 205/2010 (c.d. terzo decreto correttivo al TUA nonchè atto di recepimento della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti).
Rimangono immutate la struttura del modello, i soggetti obbligati, i soggetti esclusi, le modalità per l’invio della comunicazione, i costi.
La struttura del modello, come per il passato, si articola in sei Comunicazioni:
a) Comunicazione Rifiuti;
b) Comunicazione Veicoli fuori uso;
c) Comunicazione Imballaggi;
d) Comunicazione Raee;
e) Comunicazione Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione; f) Comunicazione Produttori di AEE.
Soggetti obbligati rimangono:
1) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (art.189, d.lgs n.152/2006);
2) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi che hanno più di 10 dipendenti e nuovi produttori (art.189, d.lgs n.152/2006) derivanti da:
a) lavorazioni industriali;
b) artigianali;
c) da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
3) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (art.189, d.lgs n.152/2006);
4) i gestori degli impianti e dei servizi portuali per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico (art.4, comma 6, d.lgs n.182/2003);
5) gestori dei veicoli fuori uso limitatamente ai veicoli e parti di essi che non rientrano nella disciplina del d.lgs n.209/2003 che in base agli art.7, comma 2-bis, e 11, comma 3, del decreto citato, sono coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli rientranti nel d.lgs n.209/03;
6) i consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti (art.220, comma 2, d.lgs. n.152/2006);
7) i soggetti che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale, commercio ed intermediazione di rifiuti senza detenzione (art.189, d.lgs n.152/2006);
8) i soggetti coinvolti nella raccolta e trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) rientranti nel campo di applicazione del d.lgs n.49/2014;
9) i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati (Ato, Comuni, loro Consorzi, Comunità montane) relativamente alla raccolta dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali raccolti sulla base di una convenzione (art.189, d.lgs n.152/2006);
10) i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) di cui all’articolo 29, comma 6, d.lgs 49/2014 e dell’articolo 6, DM 25/09/2007, n.185.
I soggetti che anche quest’anno non dovranno adempiere all’obbligo di presentazione del Mud sono (esenzioni):
1) produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in organizzazione di ente o impresa (L.25 gennaio 2006, n.29, Dm 18/2/2011, n.52);
2) produttori di rifiuti pericolosi che li conferiscono al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa convenzione, nel qual caso la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alle quantità conferite (d.lgs 152/06 art.189, c.4);
3) imprese agricole ex art.2135 c.c. per tutti i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti (L.28 dicembre 2015, n.221);
4) i soggetti che svolgono le attività di barbiere e parrucchiere, estetista, acconciatore, trucco, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, manicure e pedicure, che nell’ambito di tali attività producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo quali aghi, siringhe, oggetti taglienti
cer 18.01.03.(L.28 dicembre 2015, n.221).
Anche il sistema sanzionatorio rimane immutato trovando applicazione le sanzioni ex art.258 del D.lgs 252/06 nella versione antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs 205/2010 ovvero:
a) sono sanzionabili i soggetti di cui all’art.189, comma 3, D.lgs 152/06 per omessa, mancata tardiva o incompleta dichiarazione; il riferimento specifico a tali soggetti porta ad escludere che siano sanzionabili gli altri soggetti obbligati al Mud e citati in disposizioni diverse quali il Sindaco ed il Conai;
b) sono sanzionabili i soggetti obbligati alla Comunicazione veicoli fuori uso e quelli obbligati alla Comunicazione AEE.
Come per il passato va presentato un solo Mud contenente le varie comunicazioni relative alle unità dichiarate e qualora nel corso dell’anno non sono state svolte le attività per le quali è prevista la dichiarazione ambientale, il modello non va presentato.
Nessuna novità anche per quanto riguarda i costi da sostenere mediante versamento del diritto di segreteria alla Camera di Commercio che rimangono di 15,00 euro per la dichiarazione cartacea (bollettino di c/c postale) e di 10,00 euro (sistemi di pagamento elettronici quali Telemaco Pay o carta di credito) per le dichiarazioni telematiche.
Come per il passato non viene più ammessa la spedizione tramite raccomandata della dichiarazione cartacea pena l’applicazione della sanzione di cui all’art.258, comma 1, del TUA (fattispecie di dichiarazione inesatta).
Analogamente se dovessero essere comunicate modifiche ed integrazioni rispetto al Mud presentato esse vanno inderogabilmente comunicate non attraverso una comunicazione integrativa di quella inviata ma mediante la presentazione di una nuova comunicazione che va a sostituire in toto la precedente e pertanto deve essere completa di tutti i dati, accompagnata da un nuovo diritto di segreteria e inviata con le medesime modalità della prima comunicazione; essa va presentata
comunque entro il termine di scadenza se si vuole evitare la sanzione prevista per omessa comunicazione.
In conclusione da questo esame esemplificativo e non esaustivo del Mud 2020 possiamo evidenziare che vengono richieste sempre maggiori e più dettagliate informazioni al fine di avere un quadro reale della gestione dei rifiuti e per rispondere alle richieste sempre più frequenti da parte della Commissione europea di avere maggiori e più dettagliati dati sulla produzione e gestione dei rifiuti.