Con la Circolare n.11 del 17 dicembre 2019 il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali ha fornito chiarimenti in merito alle caratteristiche nonché all’utilizzazione dei veicoli classificati macchine operatrici. Va premesso che dalla lettura del combinato disposto delle norme di cui agli articoli 10 (requisiti e condizioni per l’iscrizione all’Albo) e 11(requisiti di idoneità tecnica e capacità finanziaria) del Decreto ministeriale n.120 del 3 giugno 2014, si evince che la disponibilità e usufruibilità dei veicoli/mezzi rientra nell’ambito del requisito dell’idoneità/capacità tecnica di cui deve essere in possesso il soggetto che intende iscriversi all’Albo per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.
Proprio in applicazione delle norme sopra citate l’organo centrale dell’Albo ha stabilito con propri atti le dotazioni minime che le imprese devono dimostrare relativamente ai veicoli nella propria disponibilità (cfr Deliberazione 3 novembre 2016 “Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo con procedure ordinarie nelle categorie 1,4,5,”).
Ed è proprio nel contesto sopra delineato che si colloca la recente Circolare n.11 del 17 dicembre 2019 con la quale il Comitato nazionale ha fornito i necessari chiarimenti in relazione alle richieste di alcune sezioni regionali sui limiti e le condizioni d’iscrizione all’Albo dei veicoli classificati come macchine operatrici.
Al riguardo il Comitato ha in premessa ritenuto opportuno declinare la definizione delle macchine operatrici contenuta nell’articolo 58 del Codice della Strada ovvero:”le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature; in quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento o per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione”. Dunque, alla luce di tale definizione normativa l’organo centrale dell’Albo ha chiarito, con riguardo all’iscrizione, che le suddette macchine operatrici possono essere iscritte:
a) nella categoria 2 bis qualora i rifiuti che si intendono trasportare si configurano come “cose connesse al ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere”; un esempio, esemplificativo e non esaustivo, ricadente in tale fattispecie è la possibilità di utilizzare tali veicoli nell’ambito dell’attività edilizia per il trasporto di materiali utilizzati in tale ciclo produttivo o di risulta dell’attività del cantiere;
b) nella categoria 1 (raccolta e trasporto rifiuti urbani) per lo svolgimento dell’attività di spazzamento meccanizzato di cui all’Allegato C alla Delibera n. 5 del 3 novembre 2016, come modificata dalla Delibera n.8 del 12 settembre 2017, relativamente alle macchine operatrici identificate come spazzatrici e limitatamente alle tipologie di rifiuti classificate con i codici dell’EER 200302 (rifiuti da mercati) e 200303 (residui della pulizia stradale);
c) nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane , extraurbane e autostrade di cui all’articolo 184, comma 2, lett.d) del D.lgs 152/06, e raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d’acqua di cui all’allegato D, tab.D6 e D7, alla delibera n.5 del 3 novembre 2016, come modificata dalla delibera n.8 del 12 settembre 2017.
In tali casi, quindi limitatamente al solo punto 3 della circolare in commento, non è prevista l’indicazione di specifiche tipologie di rifiuti.
La parte finale della Circolare è rivolta alle Sezioni regionali le quali sono tenute a riportare nei provvedimenti il numero di targa, come per tutti gli altri tipi di veicoli, o, in mancanza, il numero di identificazione riportato sulla apposita targhetta dal costruttore, della macchina operatrice in disponibilità dell’impresa.
E’ evidente che tali dati risultino indispensabili in quanti pubblici e necessari per l’attività di controllo su strada da parte degli organi a ciò preposti.
Più di recente l’organo centrale dell’Albo con la Circolare n.2 del 13 febbraio 2020 si è pronunciato sull’attività di spazzamento meccanizzato in aree private e del successivo trasporto del rifiuto risultante da tale attività.
Rispondendo a sollecitazioni pervenute dal sistema imprenditoriale e dalle Sezione regionali il Comitato nella Circolare sopra citata ha chiarito due punti:
a) che non sussiste l’obbligo di iscrizione all’Albo per la specifica attività di spazzamento meccanizzato in aree private;
b) riguardo al successivo trasporto dei rifiuti derivanti dall’attività di spazzamento di cui al punto a), si precisa che, qualora l’impresa che ha effettuato lo spazzamento si configuri come produttore iniziale del rifiuto e, intende trasportare il rifiuto stesso, dovrà iscriversi all’Albo nella categoria 2 bis.
Il rifiuto viene identificato, in questi casi, con il codice 200303.


A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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