Circolare n.10 del 16 ottobre 2019: chiarimenti riguardanti i responsabili tecnici dispensati dalle verifiche dell’articolo 2, comma 5, della delibera n.6 del 30 maggio 2017.

Con questa circolare il Comitato nazionale ha fornito i necessari chiarimenti su alcuni aspetti relativi alle innovazioni introdotte dalla delibera n. 6 del 30 maggio 2017 sulla disciplina del responsabile tecnico.
Ricordiamo che su questa delibera, che si articola in 4 articoli e 3 allegati, che stabilisce i nuovi requisiti del RT sia per quanto attiene ai titoli di studio che all’esperienza, era già intervenuto l’organo centrale dell’Albo attraverso la circolare n.59 del 12 gennaio 2018 con la quale venivano affrontati in 5 punti i principali aspetti della nuova disciplina ed in particolare anche quello della dispensa dalle verifiche.
Come è noto l’articolo 2, comma 5, della delibera n.6/2017 dispensa dalle verifiche, sia iniziale che di aggiornamento, il legale rappresentante dell’impresa che ricopra, al contempo, anche il ruolo di RT e che, abbia maturato, al momento della presentazione della domanda, esperienza nel settore di attività interessato.
Su questo punto la circolare n.59/2018 ha chiarito che i 20 anni di esperienza acquisiti nel doppio ruolo devono essere maturati nello stesso settore di attività e quindi distinguendo questi ultimi in:
a) trasportorifiutiurbani;
b) trasporto rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi; c) intermediazioneecommerciodirifiuti;
d) bonifica dei siti;
e) bonificadibenicontenentiamianto.
Eventuali interruzioni del periodo considerato possono essere uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo ma non sono consentite nell’ultimo anno di attività. Viene poi chiarito che la dispensa dalle verifiche permane anche nei casi di interruzioni consentite per un periodo inferiore o uguale al 20% nel corso dei 20 anni previsti, sia se l’interruzione riguarda il ruolo di responsabile tecnico sia che riguardi il ruolo di legale rappresentante dell’impresa intervenute a qualsiasi titolo ovvero sia se
l’impresa cessa l’attività sia se è l’interessato a cessare l’incarico di RT; la dispensa viene riconosciuta anche qualora l’esperienza sia stata conseguita/maturata in aziende diverse purchè per ognuna si sia esercitato congiuntamente il doppio ruolo.
Sarà il legale rappresentante che dovrà chiedere tale dispensa dalle verifiche trasmettendo alla Sezione competente il modello contenuto nell’allegato A alla circolare corredato dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenuto nel modello di cui all’allegato B; la Sezione regionale una volta effettuati le verifiche istruttorie necessarie rilascerà l’attestazione della dispensa dalle verifiche per il modulo corrispondente al settore di attività.
In tale già delineato contesto normativo interviene nuovamente il Comitato nazionale con la Circolare in commento sollecitato dal chiarire se i responsabili tecnici dispensati dalle verifiche ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della delibera n.6 del 30 maggio 2017, modificata con delibera n.3 del 25 giugno 2019, e che intendono svolgere la funzione di responsabile tecnico per altri settori di attività, debbano sostenere la verifica iniziale, costituita dal modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico, oppure la verifica relativa ai soli moduli specialistici che interessano.
Il Comitato nazionale ritiene che sulla base della normativa vigente il soggetto dispensato dalle verifiche ai sensi della suindicata delibera n.6/2017, in combinato disposto con l’at.13, comma 3, del DM 120/2014, chi intende svolgere la funzione di responsabile tecnico per altri settori di attività, dovrà sostenere la verifica iniziale costituita dal modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico, come previsto dalla delibera n.4 del 25 giugno 2019.
Viene quindi confermata la natura unitaria della verifica ovvero la necessità del conseguimento sia del modulo obbligatorio che di quello specialistico ed in particolare delle conoscenze trasversali che necessitano per l’assunzione di tale incarico dato il ruolo centrale e fondamentale che il responsabile tecnico viene ad assumere nel contesto Albo.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale

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