Ai sensi dell’art. 8, del Regolamento per la disciplina dalla tassa sui rifiuti, è stata riconosciuta l’esenzione dalla tassazione delle superfici e dei locali dove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazioni d’uso, si formano esclusivamente rifiuti speciali, dei quali sono tenuti allo smaltimento gli stessi produttori a proprie spese.
Nel caso in cui su una stessa superficie si producono allo stesso tempo rifiuti ordinari o rifiuti speciali assimilati e non, si applica una riduzione della superficie pari al 30% per le attività artigianali rientranti nella categoria 17, industriali rientranti nella categoria 18 e per le attività medico ospedaliere (categorie 9 e 10).
Per ottenere l’esenzione dalla tassa o le agevolazioni, la BSN CONSULTING 42 per i soggetti interessati predisporrà una dichiarazione attestante la quantità dei rifiuti speciali smaltiti a proprie spese, nell’anno precedente a quello della richiesta o una dichiarazione per una riduzione del contributo sulla parte variabile per il produttore dimostrando di aver avviato a riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati quantità di rifiuti assimilati agli urbani.
Per ottenere il beneficio utilizzare le seguenti modalità: […]
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Si ricorda che l’esclusione e la riduzione hanno effetto per il solo anno per il quale è stata presentata la relativa richiesta.
Comunale di Roma.